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Categoria: USI CIVICI

Cassazione, sentenza 10 ottobre 2018, n. 24978, sez. II civile

USI CIVICI - Comunioni familiari montane - Comunelle o vicinie o vicinanze dell'altopiano carsico-triestino - Natura giuridica - Soggezione alla disciplina degli usi civici - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
 

Le comunelle (o vicinie o vicinanze) dell'altopiano carsico-triestino, cui è conferita personalità giuridica di diritto privato secondo le modalità stabilite con legge regionale, integrano formazioni sociali (comunioni familiari montane) alle quali partecipano, su base gentilizia o per cooptazione, esclusivamente coloro che abitano e coltivano un determinato insieme di terre in forma diretta, promiscua e solidale in virtù di regole consuetudinarie o di antichi statuti. Esse costituiscono enti esponenziali di domini collettivi - riconosciuti dalla l. n. 168 del 2017 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto solo alla Costituzione - su un unico e complesso diritto, comune agli ascendenti degli autoctoni o dei proprietari collettivi dei terreni, ivi insediatisi "ab immemorabile"; pertanto, gli immobili che sono oggetto dell'attività di tali comunioni "pro indiviso" non sono sottoposti alle norme dettate per gli usi e i demani civici dalla l. n. 1766 del 1927, a nulla rilevando che il riconoscimento dell'ente esponenziale sia successivo al bando commissariale identificativo dei beni di uso civico, che non può produrre effetti sui predetti terreni per carenza del corrispondente potere amministrativo.