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Categoria: USI CIVICI

Cassazione, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26605, sez. II civile

USI CIVICI - FEUDALITA' E FEUDI Diritti promiscui – Usi civici – Beni ex feudali – Prova – Presunzione “ubi feuda, ibi demania” – Atto d’investitura – Equipollenti – Fattispecie.
In tema di usi civici, la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, onde applicare il principio “ubi feuda, ibi demania”, non va intesa nello stesso senso della dimostrazione della proprietà, sottesa all’azione di revindica di diritto comune, dovendo essere svolta esclusivamente nel campo della prova documentale propria del diritto feudale; sicché, ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può ben desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell'adoa, che sostituiva l'obbligo di prestazione del servizio militare.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato un fondo privato libero dai diritti civici di ghiandatico, spicilegio e spigatico, non avendo il comune rivendicante dimostrato, in assenza dell'atto di concessione o di investitura del feudo, l'esistenza di fonti equipollenti, ed essendosi invece limitato ad elencare le denunce comunali d'uso civico, le istruttorie amministrative ed i progetti di liquidazione adottati dai provvedimenti commissariali per altre aree del territorio comunale).