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Categoria: USI CIVICI

Cassazione, sentenza 14 novembre 2017, n. 26826, sez. III civile

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI

ECCLESIASTICI - CAPACITA' - Art. 18 della l. n. 222 del 1985 - Limiti del potere di rappresentanza degli enti ecclesiastici risultanti dal codice di diritto canonico - Opponibilità ai terzi - Stato soggettivo di questi ultimi - Irrilevanza - Fattispecie.

 

 

In tema di contratti con gli enti ecclesiastici secondo quanto stabilito nell'art. 18 della l. n. 222 del 1985, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'assenza di previsti dal codice di diritto canonico, ovvero oggetto di pubblicazione, costituiscono materia di eccezione in senso stretto  riservata  all'ente stipulante e, pertanto, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi.

(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria, in una transazione, ai fini dell'opponibilità della incapacità a transigere dell'ente ecclesiastico,  la conoscenza di tale limitazione in capo all'altro contraente, in applicazione del principio di affidamento).