EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE -
Condono straordinario – Ultimazione delle opere già potenzialmente fruibili al
31.12.1993 – Ammissibilità – Significato.
In sede di condono
straordinario, ai sensi dell'art. 43, comma 5, Legge n. 47/1985, è consentito
il completamento delle sole opere già funzionalmente definite alla data ultima
del 31 dicembre 1993 (art. 39 Legge n. 724/1994), che si realizza quando si è
in presenza di uno stato di avanzamento nella realizzazione del manufatto tale
da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione.