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Categoria: URBANISTICA

* Consiglio di Stato, sentenza 28 giugno 2016, n. 2911, sez. IV

EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Condono straordinario – Ultimazione delle opere già potenzialmente fruibili al 31.12.1993 – Ammissibilità – Significato.
In sede di condono straordinario, ai sensi dell'art. 43, comma 5, Legge n. 47/1985, è consentito il completamento delle sole opere già funzionalmente definite alla data ultima del 31 dicembre 1993 (art. 39 Legge n. 724/1994), che si realizza quando si è in presenza di uno stato di avanzamento nella realizzazione del manufatto tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione.