URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI -
LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - Convenzione di lottizzazione e
convenzione urbanistica - Differenze - Opere di urbanizzazione realizzate dal
lottizzante - Natura di opera pubblica - Conseguenze nella vigenza della l. n.
10 del 1977 - Diritto della P.A. al trasferimento.
La convenzione di
lottizzazione, diversamente dalla convenzione urbanistica, che ha natura di
contratto ad oggetto pubblico, è uno strumento urbanistico volto a suddividere
il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse
dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto
del territorio, sicché, nella vigenza della l. n. 10 del 1977, applicabile
"ratione temporis", le opere di urbanizzazione realizzate a seguito
della convenzione, anche se a scomputo totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione, hanno sempre natura di opera pubblica, con conseguente
insorgenza dell'obbligo, a carico del privato lottizzante, di trasferirle alla
P.A.