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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 25 luglio 2016, n. 15340, sez. I civile

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - Convenzione di lottizzazione e convenzione urbanistica - Differenze - Opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante - Natura di opera pubblica - Conseguenze nella vigenza della l. n. 10 del 1977 - Diritto della P.A. al trasferimento.
La convenzione di lottizzazione, diversamente dalla convenzione urbanistica, che ha natura di contratto ad oggetto pubblico, è uno strumento urbanistico volto a suddividere il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto del territorio, sicché, nella vigenza della l. n. 10 del 1977, applicabile "ratione temporis", le opere di urbanizzazione realizzate a seguito della convenzione, anche se a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, hanno sempre natura di opera pubblica, con conseguente insorgenza dell'obbligo, a carico del privato lottizzante, di trasferirle alla P.A.