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Categoria: URBANISTICA

* Corte Costituzionale, sentenza 20 settembre 2016, n. 231

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Inclusione della "installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria" nell'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente riconduzione nell'attività edilizia libera, esente da comunicazione di inizio 
La Corte 
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa 
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 21, secondo trattino, della medesima legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.