CONSORZI - VOLONTARI - Consorzi urbanistici -
Natura - Associazioni non riconosciute con profili di realità - Disciplina
applicabile - Individuazione - Prioritario riferimento allo statuto - Necessità
- Disciplina delle associazioni o della comunione - Rilevanza sussidiaria -
Conseguenze in tema di subentro nell'obbligazione reale per le quote
consortili.
I consorzi di
urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche,
preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico
comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono
figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si
coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare
la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà
manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle
associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la
cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del
diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi
dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote
consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della
dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24
c.c. in materia di associazioni.