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Categoria: URBANISTICA

* Consiglio di Stato, sentenza 21 luglio 2016, n. 3413, sez. VI


EDILIZIA E URBANISTICA - Titolo edilizio – Destinazione del seminterrato a parcheggio – Obbligo di natura pubblica – Configurabilità – Sussiste.

L’obbligo di destinare a parcheggio la superficie occupata dal seminterrato in occasione del rilascio del primo titolo edilizio concernente il pertinente fabbricato ha natura pubblica. Tale titolo si è ab origine conformato sulla scorta di quella particolare destinazione del seminterrato, di tal che appare veramente un fuor d’opera argomentare sulla natura (pur indiscutibilmente privata) dell’originaria obbligazione, una volta che la stessa è divenuta un presupposto implicito del titolo a costruire a suo tempo rilasciato proprio in considerazione di quella destinazione e della sua valenza pubblicistica.