EDILIZIA E URBANISTICA - Istanza di trasformazione
di complesso alberghiero in alloggi residenziali privati – Previo procedimento
di pianificazione urbanistica – Necessità – Sussiste – Obbligo per la PA di
procedere – Non sussiste.
L’istanza del privato di
ottenere senza preventiva approvazione di una nuova disciplina urbanistica di
zona la trasformazione di un complesso alberghiero in alloggi residenziali
privati, in un’area già agricola e, allo stato, priva di un tal vocazione
urbanistica è palesemente illegale, poiché la perdita, da parte delle singole
unità immobiliari, dell’originaria destinazione alberghiera integra il reato di
lottizzazione materiale abusiva ex art. 44, lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n.
380. La nuova destinazione non potrebbe avvenire (negli ovvi limiti del tuttora
vigente art. 55 della l.r. 56/1980), se non con un procedimento di
pianificazione urbanistica, la pretesa del quale, però, impinge nell'esercizio
di poteri ampiamente discrezionali riservati alla P.A., donde l’assenza d’ogni
"obbligo" di questa al riguardo. Qualora venga riconosciuto
l'interesse pubblico alla sua conservazione, non può essere demolito il
condominio abusivo.