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Categoria: URBANISTICA

* Consiglio di Stato, sentenza 23 marzo 2016, n. 1197, sez. VI

ABUSI EDILIZI - Condono – Diniego – Immobile oggetto di istanza di condono – Oggetto di demolizione dopo la data prescritta – No alla procedura di condono – Limiti – Fondamento.
Nel caso in cui non è contestato che l’immobile oggetto di istanza di condono, ai sensi dell’art. 32, comma 37, della legge n. 326 del 2003, sia stato oggetto di demolizione e ricostruzione dopo la data prescritta per il relativo completamento, ai fini della sanatoria disciplinata dalla predetta norma è ritenuto pacifico che la procedura di condono non possa più avere corso, essendo presupposto della stessa la permanenza delle opere edilizie da condonare.
Non poteva quindi essere preclusa all’amministrazione – dopo un primo diniego di sanatoria, per rilevato eccesso di volumetria dell’immobile realizzato – l’adozione di un nuovo provvedimento, assorbente rispetto alle motivazioni del primo, al fine di rilevare la non condonabilità di un fabbricato non più esistente nell’identità originaria.