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Categoria: URBANISTICA

TAR Puglia - Lecce, sentenza 29 gennaio 2014, n. 269, sez. III

Edilizia e urbanistica - Attività urbanistico-edilizia - Vigilanza - Esercizio - Competenza comunale - Regione - Solo potere sostitutivo.


La generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata negli artt. 4 e ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, spetta unicamente al Comune, che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale, e non anche alla Regione, ma a quest'ultima è comunque attribuito l'esercizio dello specifico potere sostitutivo di cui all'art. 39, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.