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Categoria: URBANISTICA

Consiglio di Stato, sentenza 3 giugno 2014, n. 2842, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Precarietà dell'opera – Esonero dell'obbligo del permesso di costruire – Uso limitato del bene – Configurabilità – Limiti – Fondamento – Conseguenze.


I manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale. Si osserva al riguardo che la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.