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Categoria: URBANISTICA

Consiglio di Stato, sentenza 29 gennaio 2015, n. 406, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA - Serbatoio antincendio – Pertinenza



Sono individuati quali volumi tecnici gli impianti: a) del tutto privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale, poiché strumentali di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della stessa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc.; b) che non possono essere ubicati all'interno di questa; c) essendo escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito "al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica."
Non vi è dubbio perciò sulla assenza della natura pertinenziale - ai fini edilizi - quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio essendo ravvisabile la natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico', confermandosi con ciò, in definitiva, che devono essere tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato.
(Il serbatoio dell'acqua a fini antincendio, a servizio del capannone destinato all'industria e commercio e posto a confine della proprietà non può essere considerato pertinenza. Pertanto, se non è stato regolarmente autorizzato va demolito anche se costruito più di cinque anni fa).