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Categoria: URBANISTICA

Consiglio di Stato, sentenza 18 maggio 2015, n. 2518, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria - Condono – Nulla osta – Presupposto di legittimità alla concessione – Configurabilità – Limiti – Conseguenze.


Il nulla osta di competenza della Soprintendenza in materia di condono edilizio costituisce un presupposto di legittimità della concessione in sanatoria da cui non si può prescindere, diversi essendo gli interessi tutelati dal Comune rispetto all’Autorità statale dedicata alla tutela del paesaggio, e quindi in astratto è da stigmatizzare l’operato del Comune che si pronunci richiamando pratiche analoghe della Soprintendenza, senza richiedere una espressione di compatibilità sulla vicenda concreta, si evidenzia, di contro, la superfluità della richiesta di parere alla Soprintendenza nella ipotesi in cui, già per l’assenza di uno dei requisiti essenziali, sia impossibile la concessione in sanatoria del c.d. terzo condono, perché si tratta di abusi non minori.