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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 7 marzo 2014, n. 5419, sez. III civile

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - Estinzione negoziale di servitù prediale - Obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Esclusione - Fondamento.


Per la validità di un contratto avente ad oggetto la consensuale estinzione di una servitù di passaggio su un fondo, non è necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, imposta, a pena di nullità del negozio, dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non potendosi ravvisare in tale atto un'ipotesi di lottizzazione edilizia abusiva connotata dalla volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 4984 del 2012