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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2119, sez. II civile

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - Piano di lottizzazione e convenzione di lottizzazione - Rapporti - Contratto preliminare di vendita di terreno lottizzando - Efficacia risolutivamente condizionata alla mancata approvazione del piano di lottizzazione - Ammissibilità.


In materia di disciplina urbanistica, il piano di lottizzazione costituisce presupposto logico-giuridico della conseguente convenzione di lottizzazione, e il relativo procedimento amministrativo si perfeziona con la sua approvazione da parte del comune, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mentre la stipula della convenzione stessa e la sua trascrizione ne costituiscono condizioni di efficacia. Ne consegue che le parti di un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno lottizzando possono condizionare risolutivamente l'efficacia del contratto stesso alla mancata approvazione entro un certo termine del piano di lottizzazione, quale momento autonomo rispetto alla convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 136
Massime precedenti Vedi: N. 20854 del 2014