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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 4 maggio 2011, n. 9762, sez. I civile

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Atto d'obbligo del proprietario - Cessione di aree - Perfezionamento - Esclusione - Successivo atto negoziale - Necessità.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Cessione di aree - Atto d'obbligo del proprietario - Perfezionamento - Esclusione - Occupazione - Illegittimità.


L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga, l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043.
Massime precedenti Conformi: n. 1320 del 2000.
Massime precedenti Difformi: n. 3761 del 1985.