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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 22 giugno 2018, n. 16533, sez. V civile

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - Convenzioni di lottizzazione - Natura - Rapporti tra le reciproche prestazioni - Compensazione - Esclusione - "Datio in solutum" - Configurabilità - Conseguenze.

 

 

La convenzione di lottizzazione è un accordo endoprocedimentale di diritto pubblico, volto al conseguimento dell'autorizzazione urbanistica o edilizia, sicché non costituisce un contratto a prestazioni corrispettive, mancando tra le stesse una corrispondenza di natura negoziale, con l'ulteriore conseguenza che è inapplicabile l'istituto della compensazione, mentre può operare la "datio in solutum", atteso che l'obbligazione relativa all'esecuzione delle  opere  concordate  con l'ente territoriale si estingue solo al momento della realizzazione delle medesime.