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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 21 settembre 2011, n. 19219, sez. II civile

Urbanistica - Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 (art. 30 D.P.R. n. 380 del 2001) - Finalità - Certificato relativo ad area più vasta rispetto a quella compravenduta - Nullità - Esclusione - Limiti - Valutazione - Necessità - Criteri.


La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi recepita nell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata - è finalizzata, da un lato, a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e, dall'altro, ad informare il Comune sulle vicende negoziali riguardanti l'area affinché possa svolgere i dovuti controlli. Ne consegue che, ove il certificato allegato riguardi un'area più vasta rispetto a quella compravenduta - ma comprensiva di quest'ultima - non può ritenersi di per sé integrata la nullità prevista dalla legge, dovendosi verificare s il certificato sia idoneo a realizzare gli obiettivi per cui è richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1418 e 1421; Legge 28/02/1985 n. 47 art. 18; D.P.R. 06/06/2001 n. 380.
Massime precedenti Vedi: N. 4811 del 2001.