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Categoria: URBANISTICA

Cassazione, sentenza 20 luglio 2017, n. 35798, sez. III penale

EDILIZIA E URBANISTICA – Reati.


In tema di reati edilizi -paesistici di cui all'art. 44 lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001 è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. Inoltre, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando, pur cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, ma solo se il pericolo della disponibilità del manufatto - da accertarsi con adeguata motivazione - presenti i requisiti dell'attualità e della concretezza e le conseguenze del reato abbiano connotazioni di antigiuridicità.