* Cassazione, sentenza 22 giugno 2017, n. 31274,
sez. III penale
ABUSI EDILIZI - Pianerottolo - Aumento volume
abitazione - Mancata verifica - Permesso per costruire – Verifica.
Per stabilire se
l'intervento di ristrutturazione eseguito dal condomino sia o meno legittimo e
quindi se c'è l'esigenza di un permesso per costruire, il giudice deve
verificare l'aumento del volume del pianerottolo e se prima dell'allargamento
dell'immobile il manufatto fosse chiuso o aperto. Se dall'accertamento emerge
che il manufatto prima della modifica era chiuso, ciò significa che il
proprietario ha aumentato, abusivamente, il volume della sua abitazione.
* Consiglio di Stato, sentenza 21 giugno 2017, n.
3018, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Istanza di permesso di
costruire in sanatoria - D.p.r. 380/2001 art. 36 - Ottenibilità permesso -
Determinazione.
In tema di edilizia e
urbanistica, il permesso in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 è
ottenibile solo alla condizione che l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione
del manufatto, sia della presentazione della domanda.
* Consiglio di Stato, sentenza 17
maggio 2017, n. 2348, sez. VI
EDILIZIA E
URBANISTICA - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali.
Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti,
quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come
pertinenze (fattispecie relativa alla trasformazione di un posto auto in
autorimessa).
* Consiglio di Stato, sentenza
27 aprile 2017, n. 1935, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Abusi
realizzati in aree sottoposte a vincolo paesistico o ambientale – Condonabilità
– Presupposti necessari.
Ai sensi dell'art.
32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269 del 2003 , le opere abusivamente realizzate
in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico,
sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si
tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure
realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle
prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie
(restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il
previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
* Consiglio di Stato, sentenza
26 aprile 2017, n. 1916, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Condono edilizio -
Diniego - Giustificato – Determinazione.
In tema di edilizia
ed urbanistica, va detto che sia giustificato il diniego del condono edilizio
ed il conseguente ordine di demolizione se trattasi di opere realizzate con
materiali estranei al contesto, in una zona di elevatissimo interesse
ambientale.
* Cassazione, ordinanza 11 maggio 2017, n. 11584,
sez. II civile
PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Ritardo nella
trasmissione dell’elenco protesti – Sanzione della Camera di commercio –
Sanzione del Consiglio notarile – Cumulabilità – Non sussiste.
Si ritiene che il pur
sussistente obbligo di trasmettere gli elenchi dei protesti alla Camera di
Commercio, se costituisce fattispecie oggetto di procedimento disciplinare, che
risulta incoato e sanzionato da parte del Consiglio notarile, sia esente da
ulteriori sanzioni in conformità a quanto statuito in altra sentenza della
Suprema Corte che ha escluso l’irrogazione di sanzioni amministrative in forza
dell’art. 235 del r.d. 16.3.1942 n. 267, essendo stata comunque abrogata la
disciplina relativa all’invio degli elenchi al presidente del Tribunale.
* Consiglio di Stato, sentenza 19 aprile 2017, n.
1827, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Istanza di trasformazione
di complesso alberghiero in alloggi residenziali privati – Previo procedimento
di pianificazione urbanistica – Necessità – Sussiste – Obbligo per la PA di
procedere – Non sussiste.
L’istanza del privato di
ottenere senza preventiva approvazione di una nuova disciplina urbanistica di
zona la trasformazione di un complesso alberghiero in alloggi residenziali
privati, in un’area già agricola e, allo stato, priva di un tal vocazione
urbanistica è palesemente illegale, poiché la perdita, da parte delle singole
unità immobiliari, dell’originaria destinazione alberghiera integra il reato di
lottizzazione materiale abusiva ex art. 44, lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n.
380. La nuova destinazione non potrebbe avvenire (negli ovvi limiti del tuttora
vigente art. 55 della l.r. 56/1980), se non con un procedimento di
pianificazione urbanistica, la pretesa del quale, però, impinge nell'esercizio
di poteri ampiamente discrezionali riservati alla P.A., donde l’assenza d’ogni
"obbligo" di questa al riguardo. Qualora venga riconosciuto
l'interesse pubblico alla sua conservazione, non può essere demolito il
condominio abusivo.
Cassazione, sentenza 13 aprile 2017, n. 9568, sez. I civile
CONSORZI - VOLONTARI - Consorzi urbanistici - Natura - Associazioni non riconosciute con profili di realità - Disciplina applicabile - Individuazione - Prioritario riferimento allo statuto - Necessità - Disciplina delle associazioni o della comunione - Rilevanza sussidiaria - Conseguenze in tema di subentro nell'obbligazione reale per le quote consortili.
I consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni.
* Consiglio di Stato, sentenza 13 aprile 2017, n.
1770, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Costruzione abusiva:
conseguenze – Demolizione.
Qualora venga
riconosciuto l'interesse pubblico alla sua conservazione, non può essere demolito
il condominio abusivo.
Cassazione, ordinanza 11 aprile 2017, n. 9284, sez.
unite civili
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET
PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI - Clausola di convenzione urbanistica -
Costituzione di “servitus non aedificandi” in favore di fondo privato ed a
carico di area destinata a verde pubblico - Controversia relativa -
Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
La controversia attinente
al rispetto del dovere scaturito dalla clausola di una convenzione inerente ad
un piano di lottizzazione urbanistica con la quale, a fronte della cessione a
titolo gratuito al comune di alcune aree destinate a verde pubblico da parte
del privato, viene costituita, a favore della residua proprietà di
quest’ultimo, una servitù “non aedificandi” a carico delle aree cedute
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e va ricondotta nell’ambito
della previsione di cui all’art. 1079 c.c., involgendo un diritto di natura
reale che, benché scaturito dall’esecuzione della convenzione, configura, per
la sua valenza “erga omnes”, una fonte autonoma di rapporti giuridici. Del
resto, da un lato, la giurisdizione esclusiva in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi dei provvedimenti finali
dei progetti di lottizzazione ha carattere obbligatorio (arg. ex art. 11, comma
2, della l. n. 241 del 1990), in ciò confliggendo con la natura assoluta del
diritto esercitato nella menzionata controversia; dall’altro, alla violazione
della servitù di non edificare non risulta collegabile alcun provvedimento che
in qualche modo incida, revocandola in tutto o in parte, sulla predetta
convenzione, con la conseguenza che il comune non agisce, neppure mediatamente,
nell’esercizio di pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico.
* Consiglio di Stato, sentenza 5 aprile 2017, n.
1585, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Istanza di
sanatoria – Contenente volontaria inesatta rappresentazione dell’abuso –
Impossibilità del silenzio-assenso – Sussiste – Fondamento normativo –
Conseguenze
Qualora sia accertata
l’infedele rappresentazione dell’abuso, risulta illegittimo il provvedimento di
sanatoria. La rappresentazione della realtà contenuta nella domanda di
concessione in sanatoria che sia fatta volontariamente e consapevolmente
integra gli estremi della domanda dolosamente infedele, che, ai sensi dell´art.
40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, impedisce il formarsi del c.d. silenzio-assenso
previsto dall´art. 35 comma 18 della stessa L. 28 febbraio 1985, n. 47, e
comporta altresì il non accoglimento della domanda medesima.
* Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2017, n.
1060, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Realizzazione manufatto
abusivo - Oneri dell'amministrazione - Ordine di demolizione - Determinazione –
Effetti.
In tema di edilizia e
urbanistica, quando risulta realizzato un manufatto abusivo, l’amministrazione
deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver
riscontrato opere abusive: il provvedimento deve intendersi sufficientemente
motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo “in re
ipsa” l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione.
* Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2017, n.
1058, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Esistenza – Abuso Edilizio
– Ordine di demolizione – Atto vincolato – Determinazione e Ratio.
In tema di edilizia e
urbanistica, quando viene constatata l’esistenza di un abuso edilizio, l’ordine
di demolizione è un atto vincolato che non richiede alcuna specifica
valutazione di ragioni d’interesse pubblico e attuale alla demolizione, né
comparazione con gli interessi privati coinvolti, non essendo configurabile
alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione d’illecito
permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.
* Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2017, n.
1056, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Condonabilità/Agibilità
immobile - Presupposizione a senso inverso - Determinazione – Effetti.
In tema di edilizia e
urbanistica per quanto concerne la condonabilità e l'agibilità di uno stesso
immobile va detto che gli stessi istituti operino su piani separati in un
rapporto di presupposizione a senso inverso: la conformità edilizia dell’opera
è un presupposto per il rilascio del certificato unico di agibilità senza che,
viceversa, l’agibilità condizioni il condono.
* TAR Toscana - Firenze, sentenza 6 marzo 2017, n.
352, sez. III
EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire –
Mancato inizio del lavori entro un anno dal rilascio del titolo – Fotografie
satellitari – Prova – Sussiste.
Per evitare la decadenza
del permesso di costruire l’avvio delle opere deve essere reale ed effettivo,
manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad
edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la
temuta perdita di efficacia del titolo, con conseguente irrilevanza, della
ripulitura del sito, dell’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti
per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, dello sbancamento del terreno: il
mancato inizio dei lavori ben può essere dimostrato dal Comune mediante le
fotografie satellitari dell’area.
* Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2017, n.
878, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Diniego di sanatoria -
Opere edili - Zone vincolate - Determinazione - Ratio ed effetti.
In
tema di edilizia e urbanistica, per quanto concerne il diniego di sanatoria di
opere edili realizzate in zone vincolate, è da ritenersi questo come
sufficientemente motivato con l'indicazione delle ragioni assunte a fondamento
della valutazione di incompatibilità dell'intervento e con le esigenze di tutela
poste a base del relativo vincolo, sicché anche una motivazione scarna e
sintetica, laddove riveli gli estremi logici dell'incompatibilità, va
considerata soddisfacente.
* Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2017, n.
877, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione abusiva –
Determinazione – Effetti.
In tema di edilizia
urbana, per quanto concerne la cd. lottizzazione abusiva si configura una
tipologia di abusivismo di particolare gravità. Rappresentano segnali
indicatori di essa: il mero inizio di opere edilizie, o anche soltanto la
suddivisione di un'area più o meno estesa in lotti, con modalità tali da far
supporre la destinazione a scopo edificatorio, mediante opere concretamente
idonee a stravolgere l'assetto territoriale preesistente. Una lottizzazione
abusiva può individuarsi solo in presenza della preordinata trasformazione di
una porzione di territorio, in modo tale da aggiungere una nuova e composita
maglia al tessuto urbano, con conseguente necessità per la consistenza
innovativa dell'intervento di costituzione o integrazione della necessaria rete
di opere di urbanizzazione.
* Consiglio di Stato, sentenza 16 febbraio 2017, n.
694, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Violazione di piani
regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Ordine di demolizione.
Legittimo l'ordine di
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere realizzate
in carenza di titolo e consistenti nella costruzione di una tettoia in legno e
tegole, posta a protezione di un terrazzo, di m. 11,00, atteso che, se viene ad
essere modificata la sagoma dell'edificio, i lavori devono essere autorizzati.
Cassazione, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6891,
sez. III penale
EDILIZIA - Piani urbanistici - Momento di rilevanza
ai fini penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Adozione del piano
- Sufficienza.
In materia urbanistica, a
seguito della adozione dei piani urbanistici - ovvero dal momento in cui
l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo
pubblicizza - onde consentire la presentazione delle osservazione da parte dei
soggetti interessati - entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo
scopo di impedire che antecedentemente alla approvazione del piano vengano
eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal
piano stesso; ne consegue che integrano la violazione dell'art. art. 44, lett.
a), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi posti in essere dopo la
adozione ed antecedentemente alla approvazione del piano, eseguiti in contrasto
con le misure di salvaguardia.
* TAR Calabria – Catanzaro, sentenza 13 febbraio
2017, n. 198, sez. II
EDILIZIA E URBANISTICA - Piano casa – Fattispecie.
Deve ritenersi che la
possibilità del piano casa di porre in essere interventi straordinari di
ampliamento su immobili non residenziali in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti deve essere intesa in armonia con le previsioni dell’articolo 14 del
DPR 380/01, che distingue tra variante allo strumento urbanistico e deroga agli
strumenti urbanistici, la quale ultima è riferita soltanto ai limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
Cassazione, sentenza 2 febbraio 2017, n. 4911, sez.
III penale
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Piano
particolareggiato - Funzione integrativa del P.R.G. - Sussistenza - Natura - È
uno strumento urbanistico autonomo - Sussistenza.
In materia edilizia,
l'assetto del territorio deciso attraverso il piano regolatore generale può essere
modificato mediante i piani attuativi, come è il piano particolareggiato, il
quale non può considerarsi un mero strumento esecutivo del P.R.G., assumendo
invece una funzione integrativa del P.R.G. così da rappresentare esso stesso
uno strumento urbanistico autonomo.
* Consiglio di Stato, sentenza 18 gennaio 2017, n.
206, sez. V
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI -
Vincolo cimiteriale – Fascia di rispetto – Vincolo di inedificabilità assoluta
– Sussiste – Ratio.
In materia di edilizia ed
urbanistica, per quanto concerne l’apposizione di vincoli territoriali e nello
specifico per quanto riguarda l’apposizione di vincoli cimiteriali, l’art. 338
R.d. 27.07.1934 n. 1265 al riguardo impone che i cimiteri debbano essere
collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e che sia
vietato costruire intorno a questi nuovi edifici entro il raggio di 200 metri
dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti
urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente
in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Tale vincolo di
inedificabilità è di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti
previsioni di piano regolatore generale. Ciò in considerazione dei molteplici
interessi pubblici che tale fascia intende tutelare; che possono enuclearsi
nelle esigenze di natura igienico-sanitaria e nella salvaguardia della peculiare
sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura.
* Consiglio di Stato, sentenza 18 gennaio 2017, n.
187, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Domanda di
sanatoria – Richiesta da parte del Comune di documenti integrativi – Effetti -
Interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso
della P.A.
Ai sensi dell'art. 35,
commi 1 e 3, della Legge n. 47 del 1985, la domanda di concessione in sanatoria
va corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione e alla stessa
si devono allegare una serie di documenti che vengono specificamente indicati.
Il silenzio assenso si può formare soltanto in presenza di una documentazione
completa degli elementi richiesti dall'articolo riportato. Qualora
l'Amministrazione Comunale, a fronte di un'istanza di sanatoria, abbia invitato
l'interessato a presentare documentazione integrativa di quella già prodotta,
interviene l'interruzione del termine biennale necessario al formarsi del
silenzio assenso della P.A. previsto dall'art. 35, comma 17, L. n. 47/1985, e
l'inizio di un nuovo termine dalla data di deposito di quanto richiesto.
Cassazione, sentenza 2 dicembre 2016, n. 51429,
sez. III penale
EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente
in buona fede - Confisca - Condotta colposa - Necessità - Fattispecie.
In tema di reati edilizi,
la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche
nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano
riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e
contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla
sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con
gli strumenti urbanistici.
(Nella specie, la Corte,
nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della
confisca di un immobile abusivo, ha escluso che la carenza di buona fede
potesse essere desunta esclusivamente dal rapporto di parentela degli
acquirenti con un soggetto affiliato ad un'organizzazione criminale di stampo
mafioso, direttamente collegato agli assetti imprenditoriali che avevano
realizzato la lottizzazione abusiva).
* Consiglio di Stato, sentenza 15 novembre 2016, n.
4711, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e
licenza di abitabilità (ora permesso di costruire).
È legittima la
realizzazione di una struttura in legno ad uso pergolato se, nonostante le
dimensioni non irrilevanti, la struttura è aperta su più lati e con una
copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, non costituendo quindi
un volume urbanistico e non potendo essere, pertanto, considerata alla stregua
di una veranda.
Cassazione, sentenza 24 ottobre 2016, n. 44596,
sez. III penale
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio -
Disciplina della legge n. 724 del 1994 - Singole domande riferite a parti di
unico edificio - Riconduzione ad unica sanatoria - Fondamento - Limiti -
Fattispecie.
In materia di condono
edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della
individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio
va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto
legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che
le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che
compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria,
onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera. Qualora,
invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione
quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria,
vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate
relative ad un medesimo immobile.
(Fattispecie nella quale
la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era
stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto).
* Consiglio di Stato, sentenza 14 ottobre 2016, n.
4258, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Nuova opera – Vincolo –
Concessione edilizia – Autorizzazione paesaggistica – Durata – Termine –
Applicabilità.
In materia edilizia, alla
luce della disciplina contenuta nell’art. 16 del R.d. n. 1357/1940 e nell'art.
146 del D.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica ha durata
quinquennale. Tale termine di durata, però, si riferisce solo alle
autorizzazioni che, in linea con la loro natura, intervengono prima
dell'esecuzione dei lavori, cioè per le legittimazioni in futuro; non trova
invece applicazione nel procedimento avviato dalla presentazione di una domanda
di condono edilizio che, per definizione, presuppone che le opere e i lavori
siano stati già eseguiti in assenza di un'autorizzazione preventiva.
* Consiglio di Stato, sentenza 12 ottobre 2016, n.
4208, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - SANATORIA- Domanda di
condono – Diniego afferente alla data di esecuzione delle opere abusive -
Omessa acquisizione del parere della C.E.C – Configurabilità quale causa di
illegittimità del diniego – Non sussiste.
Il parere della
Commissione edilizia comunale è facoltativo ma non obbligatorio ai fini della
definizione delle domande di condono edilizio, perché non vi è luogo ad alcuna
valutazione di natura tecnica quando il diniego si fondi sul rilievo
preliminare e preclusivo che le opere abusive sono state ultimate oltre il
termine temporale che circoscrive la sanatoria.
* Consiglio di Stato, sentenza 10 ottobre 2016, n.
4158, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Manufatto interrato che
fuoriesce dal piano strada – Esclusione dal computo della volumetria –
Condizioni.
Un manufatto può
considerarsi interrato e quindi da escludere dal computo della volumetria per la
parte che fuoriesce dal piano strada se in quanto questo coincida con
l’originario piano stradale, non anche quando, come nel caso di specie,
quest’ultimo sia stato modificato.
* Corte Costituzionale, sentenza 5 ottobre 2016, n.
224
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione
Lombardia - Previsione che, in relazione agli interventi di ristrutturazione
edilizia oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2011, i
permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce
di inizio attività esecutive alla medesima data, devono considerarsi titoli
validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a
condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il
30 aprile 2012.
La Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge
della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo
sviluppo e l’occupazione), il quale, in relazione agli «interventi di
ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011», «al fine di
tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati», prescrive che i
permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di
pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività
esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino
al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la
comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
* Corte Costituzionale, sentenza 20 settembre 2016,
n. 231
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria
- Interventi edilizi - Inclusione della "installazione di tende da sole,
insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato
pertinenziali non comportanti creazione di volumetria" nell'elenco degli
interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente riconduzione
nell'attività edilizia libera, esente da comunicazione di inizio lavori.
La Corte Costituzionale:
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino,
della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di
adeguamento della normativa regionale);
2) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione
Liguria n. 12 del 2015;
3) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 11, secondo trattino, della
legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
4) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 15, della legge della Regione
Liguria n. 12 del 2015;
5) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo trattino,
della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
6) dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo e
secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 21, secondo
trattino, della medesima legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa,
in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
* Consiglio di Stato, sentenza
3 ottobre 2016, n. 4055, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Piano
Particolareggiato – Lotto di terreno – Modifica di destinazione urbanistica –
Variazione – Diversità di destinazione – Legittimità.
È legittima la variazione
del Piano Particolareggiato mediante la modifica della destinazione urbanistica
di una sola particella di un lotto di terreno da “verde pubblico” a “zona di
nuova edificazione residenziale semplice” e il mantenimento a destinazione a
“parcheggio pubblico” per la restante parte della particella stessa, garantendo
il diritto di accesso alla parte di lotto riclassificata in “zona di nuova
edificazione residenziale semplice” attraverso apposita costituzione di servitù
di passaggio.
Cassazione, sentenza 25 luglio 2016, n. 15340, sez.
I civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI -
LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - Convenzione di lottizzazione e
convenzione urbanistica - Differenze - Opere di urbanizzazione realizzate dal
lottizzante - Natura di opera pubblica - Conseguenze nella vigenza della l. n.
10 del 1977 - Diritto della P.A. al trasferimento.
La convenzione di
lottizzazione, diversamente dalla convenzione urbanistica, che ha natura di
contratto ad oggetto pubblico, è uno strumento urbanistico volto a suddividere
il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse
dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto
del territorio, sicché, nella vigenza della l. n. 10 del 1977, applicabile
"ratione temporis", le opere di urbanizzazione realizzate a seguito
della convenzione, anche se a scomputo totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione, hanno sempre natura di opera pubblica, con conseguente
insorgenza dell'obbligo, a carico del privato lottizzante, di trasferirle alla
P.A.
Cassazione, sentenza 13 giugno 2016, n. 24410, sez.
III penale
EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia -
Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione
paesaggistica - Necessità - Fattispecie.
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia da eseguire in area di notevole interesse pubblico ai
sensi dell'art. 136 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche se realizzabili
mediante "semplice" denuncia di inizio attività - ai sensi dell'art.
22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica della Regione.
(Fattispecie relativa
alla ristrutturazione edilizia di un manufatto in una località pugliese di
notevole interesse pubblico).
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) -
Autorizzazione paesaggistica - Rilascio postumo - Reato paesaggistico -
Estinzione - Esclusione - Effetti sulla remissione in pristino - Sussistenza.
In
tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio postumo
dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela
del vincolo, nonché il parere favorevole espresso in sede di rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, non estinguono il reato previsto dall'art.
181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 ma inibiscono la demolizione o la remissione in
pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali provvedimenti comportano una
qualificata ricognizione dell'assenza di conseguenze dannose o pericolose per
l'ambiente.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) -
Autorizzazione paesaggistica - Rilascio dopo l'esecuzione dei lavori - Reato di
cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Estinzione - Condizioni.
In tema di protezione
delle bellezze naturali, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, al di
fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi quarto e quinto, D.Lgs. n. 42 del
2004, non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi, e, non avendo equipollenti, produce l'estinzione
del reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 solo se
rilasciata all'esito della procedura prevista dal comma primo quater della
medesima norma.
(In applicazione di tale
principio la Corte ha escluso l'efficacia sanante del parere favorevole
espresso dal soprintendente nell'ambito del separato procedimento per il
rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n.
380 del 2001, o in sede di conferenza di servizi, ex art. 14, comma terzo bis,
l. n. 241 del 1990).
* Consiglio di Stato, sentenza 30 agosto 2016, n.
3721, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione abusiva –
Trasformazione destinazione d'uso immobili di piano di lottizzazione –
Configurabilità – Sussistenza.
La trasformazione della
destinazione d’uso di immobili facenti parte di un piano di lottizzazione per
la costruzione di un insediamento turistico, attuata attraverso il
frazionamento del complesso immobiliare, con conseguente perdita da parte delle
singole unità abitative dell’originaria destinazione d’uso alberghiera ed
acquisizione di quella residenziale, integra il reato di lottizzazione abusiva.
* Consiglio di Stato, sentenza 31 agosto 2016, n.
3758, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA URBANA - Lotto
costruttivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Rivalutazione nel
merito da parte della Soprintendenza - Illegittimità – Sussiste.
È illegittimo il
provvedimento della Soprintendenza che si sostanzi in una rivalutazione nel
merito di quanto aveva già formato oggetto di giudizio da parte del Comune
nell’ambito di attribuzioni sue proprie, sostituendo la propria valutazione di
merito a quella già formulata dall’ente locale nell’esercizio dei suoi
legittimi poteri, specie laddove la delibera comunale era adeguatamente
motivata quanto meno per l’effettuato (e sufficiente) richiamo ob relationem
alla documentazione tecnica acquisita in sede istruttoria, idonea a dimostrare
in che termini la progettazione del lotto costruttivo in questione fosse in
grado di far inserire appropriatamente la successiva edificazione nel contesto
paesaggistico di zona, senza alterarlo né lederlo.
* Consiglio di Stato, sentenza 31 agosto 2016, n.
3735, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE -
Sanatoria – Falsa o erronea rappresentazione della realtà – Potere di
autotutela della P.A. - Limiti.
Allorquando una
concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta dall’interessato in base
ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è
consentito alla p.a. esercitare il proprio potere di autotutela ritirando
l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di
pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re
ipsa.
Cassazione, sentenza 14 giugno 2016, n. 12273, sez.
I civile
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI -
CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - Liquidatori - Deliberazione
della proposta concordataria - Specifica attribuzione del potere da parte
dell'assemblea - Necessità - Fondamento.
Lo
statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società
cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri
di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi
devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati. Ne
consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni
di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), l.fall.,
non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare
tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489,
comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex
art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.
* Consiglio di Stato, sentenza 17 giugno 2016, n.
2693, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria –
Facoltà di instare – Estensione – Applicabilità – Presupposti – Limiti.
La facoltà di instare per
la sanatoria non può essere più attribuita esclusivamente al titolare del
diritto dominicale, ma deve essere estesa anche a soggetti portatori di
interessi qualificati e tutelati dalla legge (titolari di diritti reali minori
e/o personali di godimento, creditori, soci), e, secondo una lettura più
largheggiante, anche ai titolari di un interesse di mero fatto.
* Consiglio di Stato, sentenza 16 giugno 2016, n.
2658, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Autorizzazione
paesaggistica – Permesso a costruire – Rapporti
L’autorizzazione
paesaggistica ha il carattere di atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire. Infatti il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e
permesso di costruire è un rapporto di presupposizione, necessitato e
strumentale tra le valutazioni paesistiche e quelle urbanistiche.
* Consiglio di Stato, sentenza 14 giugno 2016, n.
2560, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Articolo 35 della
legge n. 47 del 1985 – Applicabilità - Limiti.
L’articolo 35, comma 13,
della legge n. 47 del 1985, che consente il completamento dell’intervento
abusivo nel rispetto di una serie di requisiti sia procedimentali (la notifica
al comune del proprio “intendimento” e il deposito di una perizia giurata “in
ordine allo stato dei lavori abusivi”), sia sostanziali (l’irrilevanza o
comunque la marginalità dei lavori di completamento funzionale dell’intervento
abusivo) concerne la fattispecie generale di sanatoria – disciplinata
dall’articolo 31 della stessa legge – e non invece la diversa fattispecie,
eccezionale, relativa ad edifici di cui sia stata realizzata la sola struttura
portante a causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, ma che abbiano
comunque acquistato, come nella specie, “una fisionomia tale da renderne
riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione".
* TAR Lazio - Latina, sentenza 1° giugno 2016, n.
355, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Rudere –
Ricostruzione - Restauro e risanamento – Non sussiste – Ristrutturazione –
Consistenza del manufatto definibile – Sussiste – Nuova costruzione – Manufatto
privo di copertura - Sussiste.
La ricostruzione di un
rudere non costituisce mai un intervento di restauro e risanamento conservativo
ma una ristrutturazione edilizia allorché il manufatto sia completo di
copertura e strutture orizzontali in modo che sia possibile definirne
esattamente la consistenza e un intervento di nuova costruzione nell’ipotesi in
cui l’organismo edilizio sia dotato di sole mura perimetrali ma privo di
copertura, poiché in tal caso mancano gli elementi necessari e sufficienti a
stabilire le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare.
* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n.
1945, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI -
Tutela del vincolo paesaggistico - Opera nuova – Vano tecnico – Spazio fisico
privo di autonomia funzionale – Valutazione compatibilità – Limiti.
Nei casi in cui l’opera
nuova rientra nella nozione del vano tecnico, e cioè dello spazio fisico privo
di autonomia funzionale ma meramente servente e pertinenziale rispetto ad una
costruzione principale, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico, chiamata a pronunciarsi in sede di cd sanatoria paesaggistica, deve
valutare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici espressi
dal decreto di vincolo, senza poter opporre in senso ostativo alla stessa
ammissibilità di detta valutazione l’intervenuta realizzazione di nuove
superfici e nuovi volumi.
* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n.
1942, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria -
Condono edilizio – Rilascio titolo abilitativo – Immobili sottoposti a vincolo
– Presupposti – Limiti – Fondamento.
In relazione al condono
edilizio, la disciplina rilevante è contenuta negli artt. 31 e seguenti della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali). In particolare, l’art.
32 della predetta legge dispone che il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, quale è
quello in esame, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso.
* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n.
1941, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZA -
Sanatoria - Condono – Rilascio condono edilizio – Immobili che ricadono in aree
vincolate – Configurabilità – Presupposti – Limiti.
Ai fini del rilascio del
condono edilizio per immobili che ricadono in aree vincolate, occorre il parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo anche se il
vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere e vige
nel momento in cui deve essere esaminata la domanda di sanatoria. Si è
affermato, anche di recente, che è irrilevante che il vincolo sia sopravvenuto
alla costruzione dell’immobile dovendo essere esaminata la domanda di condono
sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento.
* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n.
1933, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Pianificazione
urbanistica – Scopo – Realizzazione interessi pubblici – Sussistenza
Il potere di
pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico
all'ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse
tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici
pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto
anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di altri interessi
pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente
garantiti, come quello alla tutela dell'ambiente.
* Consiglio di Stato, sentenza 26 aprile 2016, n.
1613, sez. III
EDILIZIA E URBANISTICA - Compatibilità paesaggistica
– Box prefabbricati – Volume tecnico – Opere prive di autonomia funzionale –
Nessun aumento di carico territoriale – Configurabilità – Limiti.
Occorre preventivamente
rilevare che i box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di “volume
tecnico” trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale,
anche solo potenziale, perché destinata a solo contenere, senza possibilità di
alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti
serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze
tecnico-funzionali della medesima: come tali non generano alcun aumento di
carico territoriale o di impatto visivo.
* Consiglio di Stato, sentenza 8 aprile 2016, n.
1396, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI -
Autorizzazione all’alienazione di immobile sottoposto a vincolo - Beni di
interesse storico ed artistico – Tutela.
L’art. 55 d.lgs. n. 42
del 2004 (Codice dei beni culturali) prevede, tra l’altro, che l’autorizzazione
all’alienazione di immobili del patrimonio culturale stabilisce le condizioni
di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d’uso. Tale previsione va però letta in relazione alla
prima parte della norma, laddove essa prescrive che nella richiesta di
autorizzazione all’alienazione sia indicata la destinazione d’uso prevista.
(Fattispecie in cui a
fronte della proposta di destinazione commerciale avanzata dal Comune, la
Soprintendenza non ha reso un motivato parere, limitando ad esprimere un
divieto, per ciò stesso illegittimo).
* Consiglio di Stato, sentenza 17 marzo 2016, n.
1097, sez. VI civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive - Sanatoria –
Presupposti.
La sanatoria di opere
realizzate senza titolo è possibile solo se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
* Consiglio di Stato, sentenza 17 marzo 2016, n.
1098, sez. VI civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive –
Medesima zona – Sanatoria – Concessione – Identità di situazione – Altra zona –
Concessione sanatoria – Automaticità – Esclusione.
Per quanto concerne la
disparità di trattamento, nel caso in cui per edifici insistenti nella medesima
zona la Soprintendenza avrebbe autorizzato la sanatoria e altri sarebbero stati
condonati, si deve ritenere che tale vizio non viene in evidenza in tutti i
casi in cui non risulti dimostrata l'assoluta identità di situazioni, e
comunque la legittimità dell'operato della pubblica Amministrazione non può
essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione
* TAR Marche - Ancona, sentenza 1° febbraio 2016,
n. 64, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI -
Edificazione di nuovi volumi in zona vincolata – Sanatoria paesaggistica –
Esclusione - Specificazione motivazione – Necessità.
In presenza di
edificazione di volumi in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di
autorizzazione o permesso di costruire non è necessaria alcuna motivazione
relativa all’impatto paesaggistico dell’opera. Con riguardo alla dedotta
possibilità di sanatoria paesaggistica, le opere richiedono il permesso di
costruire, mentre la possibilità di sanatoria di cui all’art. 159 d.lgs.
42/2004 riguarda solo le opere che non creano alcun volume.
* Consiglio di Stato, sentenza 29 gennaio 2016, n.
361, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Zone
sottoposte a vincoli - Riferimento a pretesi divieti generalizzati sul
territorio – Illegittimità – Verifica in concreto – Necessità – Sussiste.
La discrezionalità
dell’Ente Parco nell’esercizio del potere autorizzatorio non può legittimamente
autolimitarsi a mezzo del richiamo a pretesi divieti generalizzati di
interventi sul territorio (come è avvenuto nel caso in esame). L’Ente
deve piuttosto verificare in concreto per quali profili l’intervento si
rivelerebbe non compatibile con la speciale tutela della porzione di territorio
interessata, ben sapendo che la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di
destinazione d’uso di quelli esistenti non sono in astratto vietati.
* Consiglio di Stato, sentenza 28 gennaio 2016, n.
334, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI -
Vincolo archeologico – Estensione ad intere aree – Legittimità – Condizioni.
Ai fini della tutela
vincolistica su beni archeologici, l’effettiva esistenza delle cose da tutelare
può essere dimostrata anche per presunzione e che è ininfluente che i materiali
oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati,
essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il
vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al
quale è preordinato. L’amministrazione dei beni culturali ed ambientali può
estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi
archeologici particolarmente importanti: è necessario, però, in tal caso, che i
ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, tale da
rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza
possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che
l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di
pubblico interesse cui è preordinata.
* TAR Lombardia – Milano, sentenza 26 gennaio 2016,
n. 141, sez. II
EDILIZIA E URBANISTICA - Piano casa Regione
Lombardia - Destinazione di zona – Interpretazione - Qualificazione di zona
operata dallo strumento urbanistico – Necessità.
Premesso
che la legge regionale sul piano casa n. 13/2009 si caratterizza come uno
strumento straordinario per favorire la ripresa dell’attività economica
edilizia, parimenti è innegabile che la sua interpretazione non può avvenire
stravolgendo ogni canone ermeneutico, pena in caso contrario l’oggettiva
incertezza nell’applicazione della legislazione di favore dell’attività
edilizia. In questo senso, la nozione legislativa di “zone a prevalente
destinazione residenziale”, non può prescindere dalla destinazione di zona
assegnata dallo strumento urbanistico vigente.
* TAR Campania – Napoli, sentenza 20 gennaio 2016,
n. 329, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Intervento
edilizio in zona vincolata in assenza di titolo abilitativo – Conseguenze –
Demolizione - Necessità - D.i.a. o permesso di costruire – Irrilevanza.
A prescindere dal titolo
edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in
zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo
stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e,
pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere
sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un
generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed
edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di
opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi,
al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non
autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di
margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi
accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive
di autorizzazione paesaggistica.
* Consiglio di Stato, sentenza 4 gennaio 2016, n.
19, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE -
Permesso di costruire - Manufatto con copertura in lamiera – Necessità –
Pertinenza – Esclusione.
Non può considerarsi una
pertinenza a fini urbanistici un manufatto, avente una superficie non
irrilevante, con copertura in lamiera e struttura in paletti metallici,
imbullonato alla recinzione di un'area privata e dunque tutt'altro che
agevolmente rimovibile, destinato, sotto l'aspetto funzionale, a soddisfare
esigenze prolungate nel tempo e in ogni caso tutt'altro che temporanee, con la
conseguenza che, per la realizzazione di opere come il manufatto medesimo,
occorre conseguire il permesso di costruire.
* TAR Campania – Napoli, sentenza 17 dicembre 2015,
n. 5781, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI -
Realizzazione di opere abusive in zone vincolate – Demolizione – Necessità –
Stadio iniziale o avvenuto completamento dell’opera – Irrilevanza.
L’art. 27 del D.P.R.
380/2001 sanziona con la demolizione la realizzazione senza titolo di nuove
opere in zone vincolate e siffatta misura, in ragione dello stesso chiaro
valore semantico delle proposizioni letterali all’uopo utilizzate dal
legislatore (... “quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate” …), resta applicabile sia che venga
accertato l'inizio che l'avvenuta esecuzione di interventi abusivi. La piana
lettura della norma suindicata non evidenzia, infatti, rigide scadenze
temporali entro cui esercitare, a pena di perenzione, l’esercizio del potere
repressivo qui in rilievo, da intendersi, pertanto, inesauribile siccome
connesso alla doverosa e permanente cura dell’interesse pubblico presidiato.
* TAR Campania – Napoli, sentenza 17 dicembre 2015,
n. 5782, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA -
ABUSI EDILIZI - Epoca di ultimazione delle opere – Onere della prova –
Grava sul privato.
Nella materia edilizia,
ricade sul privato l'onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere
edilizie. Ciò, in quanto soltanto l'interessato può fornire inconfutabili atti,
documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole
certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto, non essendo a tal fine
sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che deve essere
supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché
altamente probanti.
* TAR Campania – Napoli, sentenza 17 dicembre 2015,
n. 5773, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere
edificate senza titolo in area vincolata – Sanzione pecuniaria in luogo di
quella demolitoria – Inapplicabilità.
In presenza di opere
edificate senza titolo edilizio, e a maggior ragione in zona vincolata,
l’ordinanza di demolizione, sia essa ai sensi dell’art. 31, di cui è stata
fatta applicazione nel provvedimento impugnato, che dell’art. 27 D.P.R.
280/2001 (più correttamente applicabile alla fattispecie in esame), è da
ritenersi provvedimento rigidamente vincolato (che non richiede la previa
acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo - cfr.
censura sul punto). Nessuna scelta residua in tal caso al Comune in merito
all’applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.
* TAR Lazio – Roma, sentenza 10 dicembre 2015, n.
13864, sez. I quater
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Pertinenza
– Caratteri – Individuazione – Fattispecie relativa ad un’autorimessa –
Esclusione.
La nozione di pertinenza
urbanistica, sottoposta in quanto tale al regime autorizzatorio in luogo di
quello concessorio, ha peculiarità proprie che la distinguono da quella
civilistica, dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad
un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo
servizio, ma deve essere anche sfornito di un autonomo valore di mercato e
dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale in modo
da evitare il cosiddetto carico urbanistico.
* Consiglio di Stato, sentenza 10 dicembre 2015, n.
5624, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria
ordinaria e condono - Annullamento del condono – Incidenza sul provvedimento di
sanatoria ordinaria già concessa - Non sussiste - Fattispecie.
L’ordinaria sanatoria
edilizia (per cui sussiste il principio di “doppia conformità”) e l’istituto straordinario
del condono edilizio operano su presupposti e con finalità ben diversi,
disciplinati da apposite normative che non possono, evidentemente, sovrapporsi:
non può quindi ritenersi che la presentazione (anche a fini meramente
tuzioristici) di istanza di condono escluda gli effetti di una sanatoria, già
rilasciata secondo le disposizioni di legge vigenti “a regime”. L’annullamento
del condono edilizio, pertanto, non può che riguardare in via esclusiva il
condono stesso, ma non incide sull’intervenuta sanatoria (ordinaria), nella
fattispecie, della realizzazione del fabbricato ad una quota superiore,
rispetto a quella prevista.
* TAR Campania – Salerno, sentenza 4 dicembre 2015,
n. 2563, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - Realizzazione di una
veranda – Incremento di superficie e volumetria- Configurabilità – Titolo
edilizio – Necessità – Sussiste- Materiale utilizzato – Irrilevanza.
In materia edilizia, una
veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale
autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà,
trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e
contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando
così il godimento dell'immobile. Né può assumere rilievo la contestazione
incentrata sulla natura dei materiali utilizzati per tale chiusura, in quanto
la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce
comunque un aumento volumetrico, con conseguente necessità del permesso di
costruire.
* Consiglio di Stato, sentenza 14 ottobre 2015, n.
4749, sez. V
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione – Profili
dell'intento lottizzatorio – Suddivisione - Configurabilità – Presupposti –
Limiti.
Non è, sufficiente il
riscontro della vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di
terreno, per far emergere i profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a
tal fine, che la suddivisione in lotti per dimensioni, per natura del terreno e
per numero evidenzi la loro destinazione a scopo edificatorio.
Cassazione, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20285, sez.
I civile
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - DECADENZA -
Attività edificatoria del privato - Irregolare esecuzione rispetto al permesso
a costruire - Inefficacia di tale attività ai sensi dell'art. 41 della l. n.
1150 del 1942 nel testo applicabile "ratione temporis" - Rilevabilità
da parte del comune - Conseguenze - Adozione del provvedimento di decadenza -
Legittimità.
Qualora
l'attività edificatoria sia stata posta in essere dal privato sullo stesso
lotto o sulla stessa area oggetto del permesso di costruire in senso lato (con
licenza, autorizzazione o concessione), la sua irregolare esecuzione, per
essere stati modificati la posizione ed il perimetro dell'opera di sedime,
determina, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 1150 del 1942 (nel testo
applicabile "ratione temporis", prima delle modifiche introdotte
dalla legge n. 47 del 1985), l'inefficace svolgimento dell'attività
edificatoria, rilevabile da parte dell'autorità comunale, ai fini della
verificazione dell'intervenuta decadenza dal titolo edilizio, anche a distanza
di anni dal verificarsi del fatto, ove non sia intervenuta una modifica del
precetto e della gravità della fattispecie come qualificata dalla norma.
*
Consiglio di Stato, sentenza 7 agosto 2015, n. 3911, sez. VI
EDILIZIA
E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Lottizzazione abusiva – Realizzazione di opere idonee a
stravolgere l’assetto del territorio preesistente – Sufficienza.
Affinché si concretizzi l’illecito
della lottizzazione abusiva in senso materiale è sufficiente la realizzazione
di qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del
territorio preesistente e quindi, in ultima analisi, a determinare sia un
concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di
fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico aggiuntivo che necessita
di adeguamento degli standard. Al fine di poter affermare l’esistenza di
un’ipotesi di lottizzazione abusiva (c.d. materiale) è comunque necessario acquisire
un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera
non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere.
*
Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2015, n. 3669, sez. VI
EDILIZIA E
URBANISTICA - BENI CULTURALI – Beni culturali immobili – Misure e distanza di
sicurezza – Imposizione – Soggetto legittimato – Criteri di congruenza – Potere
di vincolo – Esercizio.
L'art. 45 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio) attribuisce all’Amministrazione la funzione di creare le
condizioni affinché il suddetto valore possa compiutamente esprimersi, senza
altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua
causa tipica, che è di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme
dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e di decoro, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza
e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si
specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella
corretta funzionalità dell’esercizio del potere di vincolo: perciò il potere
che si manifesta con l’atto amministrativo deve essere esercitato in modo che
sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto.
*
Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2015, n. 3663, sez. VI
EDILIZIA E
URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria – Rilascio concessioni edilizie –
Valutazione compatibilità dell'intervento – Configurabilità – Limiti.
In sede di sanatoria o di condono di un manufatto abusivo risulta
ininfluente l’epoca in cui è sorto il vincolo, purché questo sia ancora in
essere alla data in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, sicché
detta regola vale anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del
vincolo stesso. Invero, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in
sanatoria, la valutazione della compatibilità dell’intervento con il vincolo
deve essere effettuata in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui
deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui
il vincolo medesimo sia stato introdotto, atteso che tale valutazione
corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei
manufatti realizzati abusivamente.
*
Cassazione, sentenza 22 luglio 2015, n. 31955, sez. III penale
EDILIZIA
E URBANISTICA - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali - Condono edilizio.
Ai fini del perfezionamento del condono
edilizio, di cui alla legge n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri
cubi previsto dall'art. 39, comma 1, è applicabile a tutte le opere, senza
distinzione tra residenziali e non.
*
Consiglio di Stato, sentenza 16 luglio 2015, n. 3576, sez. VI
EDILIZIA E
URBANISTICA - Demolizione di manufatto in legno già oggetto di domanda di
condono e ricostruzione di nuovo manufatto in diverso materiale e dimensioni –
Nuovo titolo edilizio – Necessità – Sussiste.
La demolizione di un precedente manufatto in legno, già oggetto di
domanda di condono, e la successiva ricostruzione di altro manufatto in
muratura, di dimensioni e altezza diversa dal precedente, si sostanzia in una nuova
costruzione, o ampliamento, venendo in questione modifiche sostanziali del
manufatto e, in definitiva, un organismo edilizio diverso dal preesistente, con
conseguente mutamento delle precedenti linee fondamentali della sagoma e con la
necessità “ab origine” di munirsi di concessione edilizia.
*
Consiglio di Stato, sentenza 14 luglio 2015, n. 3505, sez. IV
EDILIZIA
E URBANISTICA - EDILIZIA URBANA - Attività edilizia – Ristrutturazione -
Manutenzione straordinaria – Risanamento – Caratteri – Differenze.
La ristrutturazione edilizia si
configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e
nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile,
incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che
invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la
struttura dell'edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali
originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua
superficie.
*
Consiglio di Stato, sentenza 26 maggio 2015, n. 2649, sez. VI
EDILIZIA
E URBANISTICA - Lottizzazione – Intento lottizzatorio –
Individuazione – Criterio.
In materia di edilizia ed urbanistica,
per sostenere che il frazionamento di un suolo risulti strumentale a un intento
edificatorio non è necessario verificare la presenza di opere edili su ciascuno
dei lotti ricavati dalla suddivisione ma è necessario, perché si possa ritenere
sussistere la lottizzazione negoziale che ciò sia desumibile in modo non
equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno,
dall'eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a
scopo edificatorio. Non è, in altre parole, sufficiente il riscontro della
vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di terreno, sia pure
con la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo altrimenti
intercluso (nel che si sostanzia la fattispecie in esame) per far emergere i
profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a tal fine, che la suddivisione
in lotti per dimensioni, per natura del terreno e per numero evidenzi la loro
destinazione a scopo edificatorio.
* Consiglio di Stato, sentenza 18 maggio 2015, n.
2518, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria
- Condono – Nulla osta – Presupposto di legittimità alla concessione –
Configurabilità – Limiti – Conseguenze.
Il
nulla osta di competenza della Soprintendenza in materia di condono edilizio
costituisce un presupposto di legittimità della concessione in sanatoria da cui
non si può prescindere, diversi essendo gli interessi tutelati dal Comune
rispetto all’Autorità statale dedicata alla tutela del paesaggio, e quindi in
astratto è da stigmatizzare l’operato del Comune che si pronunci richiamando
pratiche analoghe della Soprintendenza, senza richiedere una espressione di
compatibilità sulla vicenda concreta, si evidenzia, di contro, la superfluità
della richiesta di parere alla Soprintendenza nella ipotesi in cui, già per
l’assenza di uno dei requisiti essenziali, sia impossibile la concessione in
sanatoria del c.d. terzo condono, perché si tratta di abusi non minori.
* Consiglio di Stato, sentenza 15 maggio 2015, n.
2478, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessioni
edilizie – Condono – Zona vincolata – Parere negativo della Soprintendenza –
Apodittica affermazione di incompatibilità – Insufficienza.
È
immune da vizi il provvedimento della Soprintendenza che, nell’esprimere parere
negativo sulla domanda di condono presentata in relazione ad immobili allocati
in un’area gravata da più vincoli di tutela e di grande pregio paesaggistico,
non si sia limitata ad effettuare una mera, apodittica affermazione di
incompatibilità sotto il profilo paesaggistico dei manufatti de quibus, ma si sia soffermata a
constatare lo stato di fatiscenza e di degrado attuale degli immobili oggetto
della domanda di condono e su molteplici altre ragioni logico-giuridiche che
danno sufficiente contezza non solo del disvalore paesaggistico dei manufatti
in questione, ma anche delle ulteriori ragioni giustificative del diniego
espresso.
* TAR Calabria – Reggio Calabria, sentenza 12
maggio 2015, n. 470
EDILIZIA E URBANISTICA - Edilizia
Urbana - Tutela delle bellezze panoramiche – Esistenza di violazioni pregresse
– Verifica della sanabilità dell’opera – Necessità – Permane.
In
materia di tutela delle bellezze panoramiche, l'esistenza di una anteriore
lesione arrecata alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a
dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un'opera;
anzi, l'eventuale danno pregresso produce la necessità di una indagine ancor
più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento,
dei valori tipici dei luoghi.
* TAR Campania – Napoli, sentenza 24
aprile 2015, n. 2397, sez. VII
EDILIZIA
E URBANISTICA - Tettoia - Pertinenza in senso urbanistico – - Esclusione.
Occorre
distinguere il concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non
trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere
qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono
tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente
loro assoggettamento al regime del permesso di costruire; nella delineata
prospettiva, anche una tettoia, in considerazione della sua estensione e dell’aumento di superficie che ha
comportato, non può essere qualificata come pertinenza.
* TAR Campania – Napoli, sentenza 24
aprile 2015, n. 2391, sez. VII
EDILIZIA
E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Abusi realizzati in zona sottoposta a vincoli –
- Condono 2003 – -
Operatività
–- Condizioni – Limiti.
Sono
sanabili, ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, le opere edilizie
abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello
ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del
vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area; b)
che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano
conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore
rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6
dell'allegato 1 del cit. D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie;
d) che vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo.
* Consiglio di Stato, sentenza 14 aprile 2015, n.
1917, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Condono
edilizio – Ambito di applicazione – Costruzioni a destinazione residenziale –
Necessità.
Le
disposizioni sul condono edilizio di cui alla Legge 24 novembre 2003, n. 326 si
applicano solo in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione
residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una tale normativa
eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, postulare un’estensione a
nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale.
* TAR Liguria - Genova, sentenza 2 aprile 2015, n.
356, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZIA - Lottizzazione
abusiva – Concessione edilizia per singoli immobili – Sufficienza - Specifica
autorizzazione a lottizzare – Necessità.
La
fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza
dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione, inizialmente prevista
dall'art.28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e confermata da
tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa,
sicché alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio
di una eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica
autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere
sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione,
sia stata rilasciata una concessione edilizia.
Cassazione,
sentenza 19 febbraio 2015, n. 7423, sez. III penale
EDILIZIA - IN GENERE - Realizzazione di
opere in assenza di permesso di costruire - Provvedimento illegittimo -
Configurabilità del reato - Esclusione - Permesso di costruire
"inesistente" - Configurabilità del reato - Sussistenza - Nozione di
"inesistenza dell'atto".
Ai fini della
configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) dell'art.
44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non possono ritenersi realizzate in
"assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un
provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da
illegittimità macroscopica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante.
(In
motivazione la Corte ha evidenziato che tale soluzione esclude sia una
irragionevole equiparazione interpretativa "in malam partem" tra
mancanza "ab origine" dell'atto concessorio e illegittimità dello
stesso accertata "ex post", sia la violazione del principio della
responsabilità penale per fatto proprio colpevole).
*
Consiglio di Stato, sentenza 12 febbraio 2015, n. 757, sez. IV
EDILIZIA
E URBANISTICA - EDILIZIA URBANA - Cortile – Definizione – Configurabilità –
Limiti.
Il
cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un
edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti
circostanti; ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto
alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel
termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti
esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di
rispetto, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati
espressamente nell'art. 1117 c.c., vanno ritenute comuni a norma della suddetta
disposizione.
Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015,
n. 2119, sez. II civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA
DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI
REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - Piano di lottizzazione e
convenzione di lottizzazione - Rapporti - Contratto preliminare di vendita di
terreno lottizzando - Efficacia risolutivamente condizionata alla mancata
approvazione del piano di lottizzazione - Ammissibilità.
In materia di
disciplina urbanistica, il piano di lottizzazione costituisce presupposto
logico-giuridico della conseguente convenzione di lottizzazione, e il relativo
procedimento amministrativo si perfeziona con la sua approvazione da parte del
comune, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mentre la
stipula della convenzione stessa e la sua trascrizione ne costituiscono
condizioni di efficacia. Ne consegue che le parti di un contratto preliminare
avente ad oggetto un terreno lottizzando possono condizionare risolutivamente
l'efficacia del contratto stesso alla mancata approvazione entro un certo termine
del piano di lottizzazione, quale momento autonomo rispetto alla convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num.
1150 art. 28, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362
Massime
precedenti Vedi: N. 20854 del 2014
* Consiglio di Stato, sentenza 29 gennaio 2015, n.
406, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA -
Serbatoio antincendio – Pertinenza
Sono individuati quali
volumi tecnici gli impianti: a) del tutto privi di propria autonomia
funzionale, anche potenziale, poiché strumentali di una costruzione principale,
per esigenze tecnico-funzionali della stessa, connessi alla condotta idrica,
termica, ascensore ecc.; b) che non possono essere ubicati all'interno di
questa; c) essendo escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di
tale ambito "al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque
esistenti nella realtà fisica."
Non vi è dubbio perciò
sulla assenza della natura pertinenziale - ai fini edilizi - quando sia
realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella
già occupata dal precedente edificio essendo ravvisabile la natura
pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo
volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che
comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico', confermandosi con ciò, in
definitiva, che devono essere tali da non alterare in modo significativo
l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche
queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato.
(Il serbatoio dell'acqua
a fini antincendio, a servizio del capannone destinato all'industria e
commercio e posto a confine della proprietà non può essere considerato
pertinenza. Pertanto, se non è stato regolarmente autorizzato va demolito anche
se costruito più di cinque anni fa).
* Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2015, n.
176, sez. VI
AMBIENTE E TERRITORIO - Complesso
per attività turistiche – Realizzazione – Vincolo paesaggistico –
Soprintendenza – Valutazione – Natura –
Cogestione del vincolo
In
tema di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un complesso
produttivo per attività turistiche, la valutazione spettante alla
Soprintendenza è espressione di un potere non di controllo, ma di attiva cogestione
del vincolo, funzionale all’estrema difesa di quest’ultimo. Detta cogestione è
riferibile a qualsiasi vizio di legittimità riscontrabile nella concreta
attività di gestione dell’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere
in ogni figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di
istruttoria, illogicità manifesta).
* Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2015, n.
175, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Volume tecnico –
Definizione – Volumetria assentibile – Computo – Esclusione
Si definisce volume
tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque
privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché
strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque
per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici
serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali
della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno
dell’edificio (come - e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi
alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in
semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico
territoriale o di impatto visivo). Un tale volume – che deve porsi in rapporto
di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in
rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di
norma computato nella volumetria massima assentibile. Tale natura è stata ritenuta
appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori
dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti
situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di
isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché
non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di
soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero
* Cassazione, sentenza 3 novembre 2014, n. 23367,
sez. II civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali:
lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni
In tema di reato di
lottizzazione abusiva, è necessario che, tendendo la normativa a tutelare e
salvaguardare l'integrità del territorio, venga verificata in concreto la
realtà dei luoghi, per poi stabilire se le trasformazioni d'uso siano o meno
legittime.
(Cassata, nella specie,
la decisone di appello relativa all'esecuzione di un preliminare per il
trasferimento di un immobile, atteso che, nel caso di specie, non era stata
verificata l'esistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale idonea alla
gestione di diverse situazioni residenziali, né la parcellizzazione della
proprietà).
* Cassazione, sentenza 12
giugno 2014, n. 24854, sez. II penale
REATI URBANISTICI - Distruzione
o deturpamento di bellezze naturali - Opere eseguite in assenza di
autorizzazione o in difformità da essa.
Non è
discutibile la necessità dei titoli abilitativi per un manufatto che, pur
dotato di ruote, risulta infisso in una piattaforma di muratura mediante
supporti di ferro e adibita ad un'utilizzazione permanente, visti il completo
arredo e l'allacciamento elettrico, come pure del rispetto della normativa
antisismica, risultando corretta l'applicazione delle relative discipline. Il
reato, formale e di pericolo, previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art.
181, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la
violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la
preventiva autorizzazione, può concorrere con la contravvenzione punita
dall'art. 734 c.p., che presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree
sottoposte a protezione
*
TAR Lombardia (Milano), sentenza 5 giugno 2014, n. 1438, sez. IV
EDILIZIA
E URBANISTICA - Recinzione oggetto di concessione edilizia comunale – Ordine
di demolizione – Illegittimità - Non sussiste.
Le
ordinanze di demolizione riferite alla recinzione del fondo di un'area sono
illegittime se si tratta di opera già oggetto di concessione edilizia comunale
e, dunque, non abusiva.
(Nel
caso di specie si verifica una sanatoria grazie al silenzio assenso
dell'amministrazione rimasta inerme per oltre un anno dal momento della
presentazione dell'istanza).
* Consiglio di Stato, sentenza 3
giugno 2014, n. 2842, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI
EDILIZIE - Precarietà dell'opera – Esonero dell'obbligo del permesso di
costruire – Uso limitato del bene – Configurabilità – Limiti – Fondamento –
Conseguenze.
I manufatti
non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati
come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del
carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto,
la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il
manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per
fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato
nel tempo in quanto stagionale. Si osserva al riguardo che la precarietà
dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire,
postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua
stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al
soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel
tempo.
* Consiglio di Stato, sentenza 3
giugno 2014, n. 2841, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI -
Permesso a costruire in sanatoria – Conformità alla disciplina – Sussistenza –
Diniego – Illegittimità.
È illegittimo
il diniego sull’istanza di permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 6 giugno
2001, n. 380 quando l'intervento da eseguire sia perfettamente conforme sia
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione
dello stesso, che al momento della presentazione della domanda.
*
TAR Lazio, sentenza 26 maggio 2014, n. 5587, sez. I quater
EDILIZIA
E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere realizzare senza titoli – Scala in legno
in sostituzione di quella in ferro in giardino – Rimozione – Legittimità.
Ai
sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, richiamato dall’art.
16, L.R. 15/2008, sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
(Nella
specie, è legittimo il provvedimento di rimozione della scala di legno abusiva
in giardino anche se sostituisce quella di ferro deteriorata: non sussiste la
prova della sussistenza del necessario titolo abilitativo alla realizzazione,
quale opera atta a modificare la sagoma dell’edifico).
*
TAR Lazio, sentenza 23 maggio 2014, n. 5515, sez. I quater
EDILIZIA
E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere realizzate senza titolo – Cancello
automatico nel giardino – Sostituzione del manufatto precedente senza titolo –
Legittimità.
In
caso di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, la semplice constatazione
dell'abuso, a prescindere dal tempo trascorso, costituisce un legittimo
presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive e, ciò,
in considerazione del carattere dovuto di detto provvedimento: infatti, non vi
è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere
repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è "in
re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione; e il provvedimento
sanzionatorio deve allora ritenersi sufficientemente motivato con
l'accertamento dell'abuso, non necessitando di una particolare motivazione in
ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine
all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.
*
TAR Puglia (Lecce), sentenza 12 maggio 2014, n. 1219, sez. III
EDILIZIA
E URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA – Adeguare
l'immobile uso ufficio ad abitativo – Incidenza su assetto urbanistico –
Mancanza di motivazione da parte dell'Amministrazione - Legittimità.
La
variazione d’uso funzionale, realizzata in parziale difformità ai titoli
abilitativi, non può essere assimilata (in assenza di contestazione circa la
realizzazione di opere edili) agli interventi eseguiti in parziale difformità
del permesso di costruire, interventi che sono considerati dall’art. 34 del
D.P.R. n. 380/2001 e per i quali la stessa norma prevede la rimozione o la
demolizione a spese dei responsabili dell’abuso.
*
Corte Costituzionale, sentenza 11 maggio 2014, n. 168
Edilizia
e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione autonoma
Valle d'Aosta - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica -
Requisiti - Residenza di almeno 8 anni nella Regione, maturati anche non
consecutivamente.
La
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche
abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso
all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da
almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente».
Cassazione,
sentenza 9 maggio 2014, n. 10182, sez. II civile
URBANISTICA
- Certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, secondo comma, della
legge n. 47 del 1985 - Contenuto - Indicazione della superficie dell'area -
Necessità - Esclusione.
In
tema di atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su
terreni, l'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(applicabile "ratione temporis"), esige l'allegazione del certificato
di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area
interessata, non anche che esso indichi la superficie di detta area, sicché la
mancata specificazione di tale dato non determina la nullità dell'atto,
comminata dalla legge.
Riferimenti
normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 180 com. 2
Massime
precedenti Vedi: N. 19219 del 2011
*
Cassazione, sentenza 5 maggio 2014, n. 18321, sez. III penale
EDILIZIA
E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili -
Divieto e sanzioni
In
materia di lottizzazione abusiva, il periculum in mora che, ai sensi
dell'art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo e consiste nella
necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato
possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso, deve
essere attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti
(nel caso di specie, stipula di una convenzione urbanistica con il Comune), le
esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ai sensi
dell'art. 321, comma terzo, c.p.p.
* TAR Toscana, sentenza 2 maggio 2014, n. 681, sez.
III
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e
licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Costruzione: nozione agli
effetti dell'obbligo delle concessioni
Rientra nella nozione di
nuova costruzione quella relativa a un container caratterizzato da un'utilità
prolungata tale da escluderne la precarietà. In quanto tale, dunque, lo stesso
può essere oggetto di un legittimo provvedimento ripristinatorio qualora (come
nella specie) il comune ne ordini al proprietario la rimozione.
* TAR Lazio - Latina, sentenza 1° aprile 2014, n.
269, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità
(ora permesso di costruire) - Denuncia di inizio attività (DIA) e segnalazione
certificata d'inizio attività (SCIA).
Il decorso del termine di trenta giorni dalla
presentazione della denunzia di inizio attività comporta la decadenza
dell'amministrazione comunale dal potere di ordinare la rimozione delle opere
realizzate dal privato a seguito della d.i.a.: tuttavia, qualora difettino i
presupposti per la d.i.a., l'amministrazione conserva i suoi poteri di
controllo, di inibizione e sanzionatori che devono però essere esercitati nelle
forme dell'autotutela.
* Consiglio di Stato, sentenza 13 marzo 2014, n.
1272, sez. V
DISTANZE DAI CONFINI E PRG - Autorimessa – Realizzazione di una tettoia.
La possibilità di costruire sul confine è
consentita soltanto se vi è la possibilità di costruire in aderenza rispetto ad
un fabbricato già edificato e non laddove il fabbricato già esistente non sia
stato costruito sul confine, ma discosto da esso. Al suddetto precetto
soggiacciono anche le costruzioni destinate a ricovero per autovetture,
precisando che persino la tettoia di dimensioni sufficienti al parcheggio di
un'autovettura, pur avendo pareti laterali a graticcio, va considerata alla
stregua di una costruzione col conseguente obbligo di osservanza delle distanze
legali ai sensi dell'art. 873 Cod. civ., in quanto essa è idonea a creare
intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento
della proprietà.
(Nel caso di specie i box verrebbero
realizzati in aderenza alla rete metallica che separa due proprietà).
Cassazione, sentenza 7 marzo 2014, n. 5419, sez.
III civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI -
LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - Estinzione negoziale di servitù
prediale - Obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica -
Esclusione - Fondamento.
Per la validità di un
contratto avente ad oggetto la consensuale estinzione di una servitù di
passaggio su un fondo, non è necessaria l'allegazione del certificato di
destinazione urbanistica, imposta, a pena di nullità del negozio, dall'art. 30,
comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non potendosi ravvisare in tale
atto un'ipotesi di lottizzazione edilizia abusiva connotata dalla volontà di
eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Riferimenti normativi:
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 2
Massime precedenti Vedi:
N. 4984 del 2012
Cassazione, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3197,
sez. VI – 2 civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI -
LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - "Lotto" - Nozione - Ai fini
urbanistici.
La definizione
urbanistica di "lotto" è funzionale a determinare le possibilità
edificatorie di un terreno e la volumetria in esso assentibile, sicché il
"lotto", in senso urbanistico, è la porzione unitaria di terreno utilizzabile
a fini edificatori e può essere costituito anche da più particelle catastali,
purché aventi la medesima destinazione urbanistica.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 869, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28
*
TAR Puglia - Lecce, sentenza 29 gennaio 2014, n. 269, sez. III
Edilizia
e urbanistica - Attività urbanistico-edilizia - Vigilanza - Esercizio -
Competenza comunale - Regione - Solo potere sostitutivo.
La
generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata
negli artt. 4 e ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, spetta unicamente al Comune,
che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività
urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale, e non anche
alla Regione, ma a quest'ultima è comunque attribuito l'esercizio dello
specifico potere sostitutivo di cui all'art. 39, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
* Cassazione, sentenza 19 dicembre 2013, n. 51387, sez.
III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali:
lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
In tema di lottizzazione abusiva, pur se resta estraneo
al relativo procedimento penale, l'acquirente degli immobili, in cui tale reato
edilizio si è concretato, non è automaticamente qualificabile come terzo in buona
fede rispetto all'attività criminosa; in altri termini, non può, sempre
automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi.
Infatti, qualora - al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche
trattative - si comporti in modo imprudente e negligente, con tale condotta
l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un
determinante contributo causale all'attività illecita.
* Cassazione, sentenza 19 dicembre 2013, n. 51387, sez.
III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali:
lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
In tema di lottizzazione abusiva, pur se resta estraneo
al relativo procedimento penale, l'acquirente degli immobili, in cui tale reato
edilizio si è concretato, non è automaticamente qualificabile come terzo in
buona fede rispetto all'attività criminosa; in altri termini, non può, sempre
automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi.
Infatti, qualora - al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche
trattative - si comporti in modo imprudente e negligente, con tale condotta
l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un
determinante contributo causale all'attività illecita.
Cassazione,
sentenza 18 dicembre 2013, n. 28345, sez. II civile
URBANISTICA
- Nuove costruzioni ed aree di pertinenza - Vincolo di destinazione per spazi
destinati a parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Inderogabilità -
Nullità parziale dell'atto di disposizione degli spazi contenente clausole
difformi - Sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa
- Fattispecie.
L'art.
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale prescrive che nelle nuove
costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse devono essere riservati
appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per
ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di
destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli
spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla
norma imperativa. Né tale principio è stato modificato dall'art. 26, quarto
comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, nello stabilire che gli spazi
in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt.
817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, ma ribadisce soltanto che,
anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e
rapporti giuridici, il vincolo non viene meno, in quanto la pertinenza, pur
gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria
funzione accessoria, esclusivamente a vantaggio della cosa principale.
(In
applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la parziale nullità di
un atto di donazione per l'insufficienza della superficie destinata a
parcheggio rispetto alle proporzioni stabilite dall'art. 2, comma 2, della
legge 24 marzo 1989, n. 122, con conseguente necessità della sostituzione di
diritto delle prescrizioni della norma imperativa alla relativa clausola
negoziale).
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 817, art. 818 e art. 819, Legge 06/08/1967 num. 765
art. 18, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Massime
precedenti Conformi: N. 6751 del 2003
*
Consiglio di Stato, sentenza 13 dicembre 2013, n. 5990, sez. IV
EDILIZIA
E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Condono – Tettoia – Ricovero utensili e veicoli
– Pertinenza dell’immobile - Legittimità – Fondamento.
La
nozione civilistica di pertinenza è più ampia di quella applicata nella materia
urbanistica, nel senso che beni, che in diritto civile assumono senz'altro
natura pertinenziale, non sono da ritenere tali ai fini dell'applicazione delle
regole che governano l'attività edilizia. Ai fini urbanistici ed edilizi,
invece, tale nozione assume un significato più circoscritto e si fonda sulla
mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore del manufatto
pertinenziale, sulla mancata incidenza sul carico urbanistico, sulle ridotte
dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del
territorio. Ne consegue che deve ritenersi condonabile, in quanto pertinenza
dell’immobile principale, la tettoia destinata al ricovero di utensili e
veicoli.
Cassazione,
ordinanza 15 novembre 2013, n. 25772, sez. VI – 2 civile
URBANISTICA
- MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI -
ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO
- Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" - Nozione -
Scorporo di un appezzamento nella previsione della destinazione edificatoria -
Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Per
aversi illecita lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", è
necessaria un'attività che non sia solo univocamente diretta alla deroga di
prescrizioni urbanistiche, ma sia altresì idonea, per le forme negoziali
prescelte, ad incidere sull'assetto urbanistico; ne consegue che essa non può
rinvenirsi nel mero scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, pur con
la previsione del futuro e sperato inserimento nell'urbanizzazione di cui
risulti pendente l'approvazione, perché la direzione della volontà a porre in
essere una condotta potenzialmente lesiva (vendita di più lotti) deve essere
indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.
Riferimenti
normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 artt. 28, 31 com. 4 e art. 41, Legge 06/08/1967 num. 765
art. 10, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 com. 1 lett. B,
DPR 06/06/2001 num. 380 artt. 30 e 44 com. 1 lett. C
Massime
precedenti Conformi: N. 4984 del 2012
Cassazione,
sentenza 6 novembre 2013, n. 25021, sez. II civile
URBANISTICA
- MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI -
PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - VALIDITÀ (DURATA) - Piano di recupero -
Vincolo sull'immobile incluso - Temporaneità - Fondamento - Conseguenze.
L'inclusione
di un immobile in un piano di recupero determina l'assoggettamento a vincolo
temporaneo, in quanto ai piani di recupero si applicano, a norma dell'art. 28,
quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, le disposizioni dettate per i
piani particolareggiati, tra cui quella che ne fissa in dieci anni il termine
di efficacia (art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150). Pertanto, il
giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza di vincoli che
diminuiscano il libero godimento dell'immobile (nella specie, oggetto di un
preliminare di compravendita), deve considerare se il piano di recupero, nel
quale l'immobile stesso è incluso, sia ormai caducato quanto agli effetti, per
l'avvenuta scadenza di detto termine decennale.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge
05/08/1978 num. 457 art. 28
Massime
precedenti Vedi: N. 5992 del 1997
* Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 38001, sez.
III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di
aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
Può configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di
destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita
di singole unità immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal regime
proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione imprenditoriale
preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei
singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di
albergo, atteso che - in tali ipotesi - le singole unità perdono la loro
originaria destinazione d'uso alberghiera, per assumere quella residenziale.
*
Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2013, n. 4617, sez. IV
EDILIZIA E
URBANISTICA - Condono ambientale – Effetti sulla sola tutela paesistica -
Sanzionabilità degli abusi edilizi – Permane.Il c.d. “condono
ambientale” di cui all’art. 37 della legge n. 308/2004 comporta la sottrazione
del fatto alla disciplina penale ed a quella amministrativa attinenti alla
tutela paesistica, lasciando ferma però la sanzionabilità del fatto sotto il
profilo amministrativo. Conseguentemente, detta normativa è del tutto inidonea
a configurare la sostenuta estinzione della sanzionabilità amministrativa
dell’abuso edilizio, necessità di parere sulla compatibilità paesaggistica
dell’abuso e di espressa motivazione sul punto del provvedimento che esita la
domanda.
*
Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2013, n. 4619, sez. IV
EDILIZIA E
URBANISTICA - Opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo – Condono –
Esclusione.
L'art. 32, comma
27, lett. d), l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla
sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate
tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde
acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree
protette nazionali, regionali e provinciali) “, subordinando peraltro
l'esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato
istituto prima dell'esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici” (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3174/2010); le due condizioni sono
previste e possono operare disgiuntamente, determinando la sanatoria dell’abuso
in zona soggetta a vincolo relativo, quale quello paesaggistico.
*
Cassazione, sentenza 16 settembre 2013, n. 21113, sez. II civile
EDILIZIA E
URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di
costruire) - Pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi).
In tema di spazi
destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui all'art. 41
"sexies" della legge n. 1150 del 1942 l'effettiva esistenza di tali
spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale d'uso da
parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai quali
altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del
danno conseguente alla indisponibilità degli spazi stessi; peraltro quel
riconoscimento può avere come oggetto soltanto le aree che siano state
destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi
all'edificazione, senza possibilità di ubicazioni alternative.
* Consiglio di Stato, sentenza 17 luglio 2013, n.
3879, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere realizzate in zone
gravate da vincoli – Sanatoria – Esclusione.
L’art. 33, primo comma,
lett. b), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 comunque escludeva la sanabilità
delle opere abusive realizzate su aree già gravate da vincoli imposti da norme
statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; e, a sua
volta, l’art. 51, lett. f), della L.R. 31 maggio 1980 n. 56 vietava, sino
all’entrata in vigore dei piani paesistico-territoriali, qualsiasi opera di
edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio
marittimo o dal ciglio più elevato dal mare. Anche dopo l’entrata in vigore
della l. 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modifiche del D.L. 27
giugno 1985 n. 312, risulta a fortiori confermato il divieto di edificazione
introdotto dall’anzidetto art. 51, lett. f), della L.R. 56 del 1980.
Cassazione,
sentenza 28 giugno 2013, n. 16401, sez. II civile
URBANISTICA
- MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI -
ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI -
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria -
Assunzione da parte del proprietario - Natura - Obbligazione "propter
rem" - Limiti - Carattere reale dell'obbligo di rivalsa incombente sui
successivi proprietari dell'area fabbricabile in favore del titolare della
concessione - Esclusione.
L'assunzione,
da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di
urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la
lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem", dovendo
dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del
rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti
diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi
acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti.
Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che
utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa
edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere
la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune
concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione.
Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem"
ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area
fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della
costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del
provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda
rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente
divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è
ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale
non rileva più il carattere reale dell'obbligazione.
Riferimenti
normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28, Legge 06/08/1967 num. 765 art.
8, Cod. Civ. artt. 1203 e 1299
Massime
precedenti Conformi: N. 11196 del 2007
* Cassazione, sentenza 25 giugno 2013, n. 15991, sez. II
civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali:
lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
La vendita di una porzione di terreno edificabile,
facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore,
non implica di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una
lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi
soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla
predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di
insediamenti. In difetto di tale presupposto la vendita di una porzione di area
edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata
norma. Sicché non configura l'ipotesi di lottizzazione abusiva, né di
conseguenza è nulla per illiceità della relativa causa, la vendita di parte di
un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori
frazioni dello stesso, non faccia riferimento né preveda infrastrutture di
urbanizzazione.
*
Consiglio di Stato, sentenza 20 giugno 2013, n. 3355, sez. VI
EDILIZIA
E URBANISTICA - Istanza di condono di opera in zona vincolata – Vincolo
preesistente o sopravvenuto alle opere da condonare – Irrilevanza.
L’art.
32 della legge n. 47 del 1985 non distingue tra vincoli preesistenti o
sopravvenuti alle opere da condonare, essendo unico scopo della norma quello di
consentire, alla data di concreto esercizio della potestà amministrativa, di
verificare se la costruzione, antecedente o meno che sia all’imposizione del
vincolo, sia compatibile con i valori di natura ambientale o culturale
tutelati, cui corrispondono interessi pubblici primari.
(In
tal senso, relativamente a vincoli paesaggistici ma con argomentare
trasponibile al caso di vincoli archeologici, cfr., fra le tante, Cons. Stato,
Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1127 e 8 maggio 2012, n. 2649).
*
Cassazione, sentenza 13 giugno 2013, n. 14902, sez. II civile
EDILIZIA E
URBANISTICA – Distanze legali.
L'intervento di ricostruzione implica che la nuova opera conservi
immutati sagoma, volume ed altezza dell'opera precedente, in caso contrario,
sarà considerata nuova costruzione. Non è ipotizzabile la ricostruzione in
riferimento ai cespiti che risultino privi di muri perimetrali, altezza e/o
copertura, trattandosi in tale ipotesi di nuova costruzione.
Cassazione,
sentenza 20 novembre 2012, n. 20383, sez. I civile
Bellezze
naturali (protezione delle) - Vincoli - Vincolo di inedificabilità di tipo
paesaggistico - Tipologia - Natura conformativa - Sussistenza - Decadenza -
Esclusione - Disciplina urbanistica - Adeguamento - Necessità.
Espropriazione
per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza -
Risarcimento del danno - Valutazione del bene - Vincolo di inedificabilità -
Tutela paesaggistica - Incidenza sul valore - Sussistenza.
Il
vincolo di inedificabilità di tipo paesaggistico può derivare dalle previsioni
di un piano paesistico, essere inerente alla natura dei beni o scaturire, in
via predeterminata e generale, dalla ubicazione di questi ultimi, secondo le
previsioni dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive sue
modificazioni, comportando, in ciascuna di tali situazioni, che esso rivela una
qualità insita nel bene così che la proprietà debba intendersi limitata
"ab origine" da un vincolo da considerarsi conformativo, non soggetto
a decadenza, e perciò incidente sul suo valore in sede di determinazione
dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante,
sempre ai fini della valutazione del bene, il regime imposto su di esso dalla
disciplina urbanistica, che comunque è tenuta ad uniformarsi alla
pianificazione. Un siffatto vincolo incide, invero, sulla cd. edificabilità di
fatto, anche nelle ipotesi di comuni privi, per qualsiasi ragione, di strumenti
urbanistici di carattere generale, dovendo la valutazione di edificabilità
tener conto di tutte le condizioni non solo fattuali, ma anche dipendenti dalle
scelte urbanistiche e legislative, che, in concreto, concorrono a determinare
il valore venale di un cespite sul mercato immobiliare, rendendola pertanto incompatibile
con le prescrizioni imposte dall'art. 1 della legge 8 agosto 1988, n. 431 (cd.
legge Galasso).
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 2043, Costituzione artt. 9 e 42, Legge 29/06/1939
num. 1497 artt. 5 e 16, Legge 08/08/1985 num. 431 artt. 1 e 1 quinquies, Legge 08/08/1992 num. 395
art. 5 bis, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 24, DPR 08/06/2001 num. 327 artt. 32 e
37
Massime
precedenti Vedi: N. 15704 del 2001, N. 10542 del 2002, N. 4271 del 2012
Cassazione,
sentenza 12 ottobre 2012, n. 17498, sez. II civile
Urbanistica -
Licenza di abitabilità - Rilascio del certificato di abitabilità - Valore
probatorio ai fini contrattuali - Presunzione relativa di salubrità degli
ambienti e di conformità edilizia dell'opera - Fondamento.
Il rilascio del
certificato di abitabilità, già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle
leggi sanitarie e dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime
degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto
alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell'opera,
sicché, attesa la presunzione "iuris tantum" di legittimità degli
atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi
verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza
necessità - per il contraente obbligato a far constare la loro esistenza - di
produrre un certificato ulteriore.
Riferimenti
normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221, D.P.R. 22/04/1994 num.
425 art. 4, D.P.R. 06/06/2001 num. 380 artt. 24 e 25, Cod. Civ. artt. 2697,
2727 e 2729
Massime
precedenti Vedi: N. 3851 del 2008
Cassazione,
sentenza 28 marzo 2012, n. 4984, sez. II civile
Urbanistica -
Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali -
Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto
- Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" - Nozione -
Scorporo di un appezzamento nella previsione della destinazione edificatoria -
Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a preliminare di
vendita del lotto.
Ai fini del
divieto ex art. 30 del Testo unico in materia edilizia, la lottizzazione
"negoziale" o "indiziaria", cosiddetta per la necessità di
ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici, si
configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore attività
diretta all'inveramento dello scopo elusivo; non è sufficiente, quindi, lo
scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, seppure nella previsione
della destinazione edificatoria del lotto, perchè la direzione della volontà
verso una condotta potenzialmente lesiva deve essere indagata nelle sue
manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.
(In applicazione
del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato
nullo il preliminare di vendita di un appezzamento scorporato da un terreno di
maggiori dimensioni, non risultando elementi sintomatici dell'idoneità della
promessa vendita ad incidere sull'assetto urbanistico).
Riferimenti
normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Massime
precedenti Vedi: N. 4522 del 2008
Cassazione,
sentenza 23 febbraio 2012, n. 2742, sez. II civile
Urbanistica -
Concessione edilizia - Procedimento finalizzato al rilascio della concessione
edilizia - Convenzione d'obbligo tra comune e privato costruttore - Natura -
Atto del procedimento amministrativo - Configurabilità - Conseguenze -
Contratto a favore di terzo - Esclusione - Attribuzione di diritti in capo agli
acquirenti dell'immobile edificato - Insussistenza - Inserimento dell'obbligo
nei contratti traslativi - Ammissibilità.
Beni -
Pertinenze - Costituzione del vincolo - Procedimento finalizzato al rilascio
della concessione edilizia - Convenzione d'obbligo tra comune e privato
costruttore - Natura - Atto del procedimento amministrativo - Configurabilità -
Conseguenze - Contratto a favore di terzo - Esclusione - Attribuzione di
diritti in capo agli acquirenti dell'immobile edificato - Insussistenza -
Inserimento dell'obbligo nei contratti traslativi - Ammissibilità.
La convenzione,
stipulata tra un comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine
di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si
obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti
dell'ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un'area ad uno
specifico uso), non costituisce un contratto di diritto privato, né ha
specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei
contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto
intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del
provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica
amministrazione. Ne consegue che, non potendosi qualificare l'atto d'obbligo
come contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., i privati
acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibilità di rivendicare
diritti sulla base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimento, salva
l'ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al
momento del trasferimento delle singole unità immobiliari.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1411, D.P.R. 06/06/2001 num. 380 artt. 11, 12 e 20
Massime
precedenti Conformi: N. 10459 del 2001, N. 24572 del 2006
Cassazione,
ordinanza 25 ottobre 2011, n. 22077, sez. VI - 2 civile
Urbanistica -
Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata
allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Nullità - Carattere assoluto -
Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza -
Acquisizione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 213
cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di
compravendita immobiliare, la mancata produzione del certificato di
destinazione urbanistica, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere allegato per la conclusione del
contratto definitivo o in sede di richiesta giudiziale di esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, comporta la nullità degli
atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di immobili, nullità avente
carattere assoluto e, quindi, rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi
abbia interesse. Pertanto, la mancata produzione del certificato di
destinazione urbanistica, che non costituisce un presupposto della pretesa
azionata, bensì una condizione dell'azione, giustifica la sua acquisizione,
anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all'art. 213 cod. proc.
civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1418, 1421 e 2932; Legge 28/02/1985 n. 47 artt. 17,
18 c. 2 e art. 40. Cod. Proc. Civ. artt. 115 e 213.
Massime
precedenti Vedi: N. 287 del 2005, N. 3720 del 2011, N. 17436 del 2011.
Massime
precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23825 del 2009.
Cassazione,
sentenza 21 settembre 2011, n. 19219, sez. II civile
Urbanistica -
Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata
allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Nullità ex art. 18,
secondo comma, della legge n. 47 del 1985 (art. 30 D.P.R. n. 380 del 2001) -
Finalità - Certificato relativo ad area più vasta rispetto a quella
compravenduta - Nullità - Esclusione - Limiti - Valutazione - Necessità -
Criteri.
La disposizione
del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi
recepita nell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - che sancisce
la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata - è
finalizzata, da un lato, a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e,
dall'altro, ad informare il Comune sulle vicende negoziali riguardanti l'area
affinché possa svolgere i dovuti controlli. Ne consegue che, ove il certificato
allegato riguardi un'area più vasta rispetto a quella compravenduta - ma
comprensiva di quest'ultima - non può ritenersi di per sé integrata la nullità
prevista dalla legge, dovendosi verificare s il certificato sia idoneo a
realizzare gli obiettivi per cui è richiesto.
Riferimenti
normativi: Cod.
Civ. artt. 1418 e 1421; Legge 28/02/1985 n. 47 art. 18; D.P.R. 06/06/2001 n.
380.
Massime
precedenti Vedi: N.
4811 del 2001.
Cassazione,
sentenza 19 agosto 2011, n. 17436, sez. II
Urbanistica -
Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Nullità ex
art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esigenza di
allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Estensione alla
sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità -
Fondamento - Onere della produzione del relativo certificato - Riparto -
Criteri.
Contratti in
genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere il contratto - Atti tra vivi di trasferimento di
diritti reali relativi a terreni - Nullità ex art. 18, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esigenza di allegazione del certificato di
destinazione urbanistica - Estensione alla sentenza di esecuzione specifica ex
art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Onere della produzione del
relativo certificato - Riparto - Criteri.
La disposizione
del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - che
sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata - comporta l'esigenza di allegazione del detto certificato per la
stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod.
civ. Pertanto, poiché la sentenza emessa a norma dell'art. 2932 cod. civ.
postula l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso,
incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste
per un valido trasferimento, producendo il certificato in parola.
Riferimenti
normativi: Cod.
Civ. artt. 2697 e 2932; Legge 28/02/1985 n. 47 artt. 17, 18 c. 2 e art. 40.
Massime
precedenti Conformi: N.
13221 del 2006.
Massime
precedenti Vedi: N.
5068 del 2001, N. 9467 del 2006, N. 24460 del 2007.
Cassazione,
sentenza 4 maggio 2011, n. 9762, sez. I civile
Urbanistica -
Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali -
Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Atto
d'obbligo del proprietario - Cessione di aree - Perfezionamento - Esclusione -
Successivo atto negoziale - Necessità.
Espropriazione
per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza -
Risarcimento del danno - Cessione di aree - Atto d'obbligo del proprietario -
Perfezionamento - Esclusione - Occupazione - Illegittimità.
L'atto
d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per
la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a
lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a
favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre
l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando
escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa
ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò
avvenga, l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto
illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del
danno.
Riferimenti
normativi: Cod.
Civ. art. 2043.
Massime
precedenti Conformi: n.
1320 del 2000.
Massime
precedenti Difformi: n.
3761 del 1985.
Cassazione,
sentenza 4 aprile 2011, n. 7630, sez. II civile
Urbanistica -
Edilizia convenzionata - Immobili costruiti con concessione a contributo
agevolato - Obbligo di non superare il prezzo indicato dalla convenzione tipo,
approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 1977 -
Destinatario - Individuazione - Titolare della concessione edilizia a
contributo agevolato o subentrante in essa - Sussistenza - Acquirente
dell'immobile - Esclusione.
L'obbligo di
contenere i prezzi di cessione di immobili, costruiti sulla base di concessione
edilizia rilasciata a contributo ridotto, nei limiti della convenzione-tipo
approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10, grava
soltanto sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa
subentrato, ma non sull'acquirente dell'immobile che intenda, a sua volta,
rivenderlo.
Riferimenti
normativi: Legge
28/01/1977 n. 10 artt. 5, 7 e 8.
Massime
precedenti Conformi: n.
13006 del 2000.