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Categoria: URBANISTICA

URBANISTICA

* Cassazione, sentenza 22 giugno 2017, n. 31274, sez. III penale
ABUSI EDILIZI - Pianerottolo - Aumento volume abitazione - Mancata verifica - Permesso per costruire – Verifica.
Per stabilire se l'intervento di ristrutturazione eseguito dal condomino sia o meno legittimo e quindi se c'è l'esigenza di un permesso per costruire, il giudice deve verificare l'aumento del volume del pianerottolo e se prima dell'allargamento dell'immobile il manufatto fosse chiuso o aperto. Se dall'accertamento emerge che il manufatto prima della modifica era chiuso, ciò significa che il proprietario ha aumentato, abusivamente, il volume della sua abitazione.



* Consiglio di Stato, sentenza 21 giugno 2017, n. 3018, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - D.p.r. 380/2001 art. 36 - Ottenibilità permesso - Determinazione.
In tema di edilizia e urbanistica, il permesso in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 è ottenibile solo alla condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda.



* Consiglio di Stato, sentenza 17 maggio 2017, n. 2348, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali.
Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze (fattispecie relativa alla trasformazione di un posto auto in autorimessa).



* Consiglio di Stato, sentenza 27 aprile 2017, n. 1935, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesistico o ambientale – Condonabilità – Presupposti necessari.
Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269 del 2003 , le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.


* Consiglio di Stato, sentenza 26 aprile 2017, n. 1916, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Condono edilizio - Diniego - Giustificato – Determinazione.
In tema di edilizia ed urbanistica, va detto che sia giustificato il diniego del condono edilizio ed il conseguente ordine di demolizione se trattasi di opere realizzate con materiali estranei al contesto, in una zona di elevatissimo interesse ambientale.


* Cassazione, ordinanza 11 maggio 2017, n. 11584, sez. II civile
PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Ritardo nella trasmissione dell’elenco protesti – Sanzione della Camera di commercio – Sanzione del Consiglio notarile – Cumulabilità – Non sussiste.
Si ritiene che il pur sussistente obbligo di trasmettere gli elenchi dei protesti alla Camera di Commercio, se costituisce fattispecie oggetto di procedimento disciplinare, che risulta incoato e sanzionato da parte del Consiglio notarile, sia esente da ulteriori sanzioni in conformità a quanto statuito in altra sentenza della Suprema Corte che ha escluso l’irrogazione di sanzioni amministrative in forza dell’art. 235 del r.d. 16.3.1942 n. 267, essendo stata comunque abrogata la disciplina relativa all’invio degli elenchi al presidente del Tribunale.



* Consiglio di Stato, sentenza 19 aprile 2017, n. 1827, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Istanza di trasformazione di complesso alberghiero in alloggi residenziali privati – Previo procedimento di pianificazione urbanistica – Necessità – Sussiste – Obbligo per la PA di procedere – Non sussiste.
L’istanza del privato di ottenere senza preventiva approvazione di una nuova disciplina urbanistica di zona la trasformazione di un complesso alberghiero in alloggi residenziali privati, in un’area già agricola e, allo stato, priva di un tal vocazione urbanistica è palesemente illegale, poiché la perdita, da parte delle singole unità immobiliari, dell’originaria destinazione alberghiera integra il reato di lottizzazione materiale abusiva ex art. 44, lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n. 380. La nuova destinazione non potrebbe avvenire (negli ovvi limiti del tuttora vigente art. 55 della l.r. 56/1980), se non con un procedimento di pianificazione urbanistica, la pretesa del quale, però, impinge nell'esercizio di poteri ampiamente discrezionali riservati alla P.A., donde l’assenza d’ogni "obbligo" di questa al riguardo. Qualora venga riconosciuto l'interesse pubblico alla sua conservazione, non può essere demolito il condominio abusivo.


Cassazione, sentenza 13 aprile 2017, n. 9568, sez. I civile
CONSORZI - VOLONTARI - Consorzi urbanistici - Natura - Associazioni non riconosciute con profili di realità - Disciplina applicabile - Individuazione - Prioritario riferimento allo statuto - Necessità - Disciplina delle associazioni o della comunione - Rilevanza sussidiaria - Conseguenze in tema di subentro nell'obbligazione reale per le quote consortili.
I consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni.



* Consiglio di Stato, sentenza 13 aprile 2017, n. 1770, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione.
Qualora venga riconosciuto l'interesse pubblico alla sua conservazione, non può essere demolito il condominio abusivo.



Cassazione, ordinanza 11 aprile 2017, n. 9284, sez. unite civili
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI - Clausola di convenzione urbanistica - Costituzione di “servitus non aedificandi” in favore di fondo privato ed a carico di area destinata a verde pubblico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
La controversia attinente al rispetto del dovere scaturito dalla clausola di una convenzione inerente ad un piano di lottizzazione urbanistica con la quale, a fronte della cessione a titolo gratuito al comune di alcune aree destinate a verde pubblico da parte del privato, viene costituita, a favore della residua proprietà di quest’ultimo, una servitù “non aedificandi” a carico delle aree cedute appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e va ricondotta nell’ambito della previsione di cui all’art. 1079 c.c., involgendo un diritto di natura reale che, benché scaturito dall’esecuzione della convenzione, configura, per la sua valenza “erga omnes”, una fonte autonoma di rapporti giuridici. Del resto, da un lato, la giurisdizione esclusiva in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi dei provvedimenti finali dei progetti di lottizzazione ha carattere obbligatorio (arg. ex art. 11, comma 2, della l. n. 241 del 1990), in ciò confliggendo con la natura assoluta del diritto esercitato nella menzionata controversia; dall’altro, alla violazione della servitù di non edificare non risulta collegabile alcun provvedimento che in qualche modo incida, revocandola in tutto o in parte, sulla predetta convenzione, con la conseguenza che il comune non agisce, neppure mediatamente, nell’esercizio di pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico.



* Consiglio di Stato, sentenza 5 aprile 2017, n. 1585, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Istanza di sanatoria – Contenente volontaria inesatta rappresentazione dell’abuso – Impossibilità del silenzio-assenso – Sussiste – Fondamento normativo – Conseguenze
Qualora sia accertata l’infedele rappresentazione dell’abuso, risulta illegittimo il provvedimento di sanatoria. La rappresentazione della realtà contenuta nella domanda di concessione in sanatoria che sia fatta volontariamente e consapevolmente integra gli estremi della domanda dolosamente infedele, che, ai sensi dell´art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, impedisce il formarsi del c.d. silenzio-assenso previsto dall´art. 35 comma 18 della stessa L. 28 febbraio 1985, n. 47, e comporta altresì il non accoglimento della domanda medesima.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2017, n. 1060, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Realizzazione manufatto abusivo - Oneri dell'amministrazione - Ordine di demolizione - Determinazione – Effetti.
In tema di edilizia e urbanistica, quando risulta realizzato un manufatto abusivo, l’amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive: il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione.

 

 

* Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2017, n. 1058, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - Esistenza – Abuso Edilizio – Ordine di demolizione – Atto vincolato – Determinazione e Ratio.

In tema di edilizia e urbanistica, quando viene constatata l’esistenza di un abuso edilizio, l’ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede alcuna specifica valutazione di ragioni d’interesse pubblico e attuale alla demolizione, né comparazione con gli interessi privati coinvolti, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione d’illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.

 

 

* Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2017, n. 1056, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - Condonabilità/Agibilità immobile - Presupposizione a senso inverso - Determinazione – Effetti.

In tema di edilizia e urbanistica per quanto concerne la condonabilità e l'agibilità di uno stesso immobile va detto che gli stessi istituti operino su piani separati in un rapporto di presupposizione a senso inverso: la conformità edilizia dell’opera è un presupposto per il rilascio del certificato unico di agibilità senza che, viceversa, l’agibilità condizioni il condono.

 

 

* TAR Toscana - Firenze, sentenza 6 marzo 2017, n. 352, sez. III

EDILIZIA E URBANISTICA - Permesso di costruire – Mancato inizio del lavori entro un anno dal rilascio del titolo – Fotografie satellitari – Prova – Sussiste.

Per evitare la decadenza del permesso di costruire l’avvio delle opere deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare, e non solo apparente o fittizio, volto al solo scopo di evitare la temuta perdita di efficacia del titolo, con conseguente irrilevanza, della ripulitura del sito, dell’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, dello sbancamento del terreno: il mancato inizio dei lavori ben può essere dimostrato dal Comune mediante le fotografie satellitari dell’area.



* Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2017, n. 878, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Diniego di sanatoria - Opere edili - Zone vincolate - Determinazione - Ratio ed effetti.
In tema di edilizia e urbanistica, per quanto concerne il diniego di sanatoria di opere edili realizzate in zone vincolate, è da ritenersi questo come sufficientemente motivato con l'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell'intervento e con le esigenze di tutela poste a base del relativo vincolo, sicché anche una motivazione scarna e sintetica, laddove riveli gli estremi logici dell'incompatibilità, va considerata soddisfacente.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 24 febbraio 2017, n. 877, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione abusiva – Determinazione – Effetti.
In tema di edilizia urbana, per quanto concerne la cd. lottizzazione abusiva si configura una tipologia di abusivismo di particolare gravità. Rappresentano segnali indicatori di essa: il mero inizio di opere edilizie, o anche soltanto la suddivisione di un'area più o meno estesa in lotti, con modalità tali da far supporre la destinazione a scopo edificatorio, mediante opere concretamente idonee a stravolgere l'assetto territoriale preesistente. Una lottizzazione abusiva può individuarsi solo in presenza della preordinata trasformazione di una porzione di territorio, in modo tale da aggiungere una nuova e composita maglia al tessuto urbano, con conseguente necessità per la consistenza innovativa dell'intervento di costituzione o integrazione della necessaria rete di opere di urbanizzazione.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 16 febbraio 2017, n. 694, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Ordine di demolizione.
Legittimo l'ordine di demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle opere realizzate in carenza di titolo e consistenti nella costruzione di una tettoia in legno e tegole, posta a protezione di un terrazzo, di m. 11,00, atteso che, se viene ad essere modificata la sagoma dell'edificio, i lavori devono essere autorizzati.



Cassazione, sentenza 14 febbraio 2017, n. 6891, sez. III penale
EDILIZIA - Piani urbanistici - Momento di rilevanza ai fini penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Adozione del piano - Sufficienza. 
In materia urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici - ovvero dal momento in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza - onde consentire la presentazione delle osservazione da parte dei soggetti interessati - entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla approvazione del piano vengano eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal piano stesso; ne consegue che integrano la violazione dell'art. art. 44, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi posti in essere dopo la adozione ed antecedentemente alla approvazione del piano, eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia.



* TAR Calabria – Catanzaro, sentenza 13 febbraio 2017, n. 198, sez. II
EDILIZIA E URBANISTICA - Piano casa – Fattispecie.
Deve ritenersi che la possibilità del piano casa di porre in essere interventi straordinari di ampliamento su immobili non residenziali in deroga agli strumenti urbanistici vigenti deve essere intesa in armonia con le previsioni dell’articolo 14 del DPR 380/01, che distingue tra variante allo strumento urbanistico e deroga agli strumenti urbanistici, la quale ultima è riferita soltanto ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.


Cassazione, sentenza 2 febbraio 2017, n. 4911, sez. III penale
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Piano particolareggiato - Funzione integrativa del P.R.G. - Sussistenza - Natura - È uno strumento urbanistico autonomo - Sussistenza. 
In materia edilizia, l'assetto del territorio deciso attraverso il piano regolatore generale può essere modificato mediante i piani attuativi, come è il piano particolareggiato, il quale non può considerarsi un mero strumento esecutivo del P.R.G., assumendo invece una funzione integrativa del P.R.G. così da rappresentare esso stesso uno strumento urbanistico autonomo.


* Consiglio di Stato, sentenza 18 gennaio 2017, n. 206, sez. V
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI - Vincolo cimiteriale – Fascia di rispetto – Vincolo di inedificabilità assoluta – Sussiste – Ratio.
In materia di edilizia ed urbanistica, per quanto concerne l’apposizione di vincoli territoriali e nello specifico per quanto riguarda l’apposizione di vincoli cimiteriali, l’art. 338 R.d. 27.07.1934 n. 1265 al riguardo impone che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e che sia vietato costruire intorno a questi nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Tale vincolo di inedificabilità è di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni di piano regolatore generale. Ciò in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare; che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria e nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 18 gennaio 2017, n. 187, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Domanda di sanatoria – Richiesta da parte del Comune di documenti integrativi – Effetti - Interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso della P.A.
Ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 3, della Legge n. 47 del 1985, la domanda di concessione in sanatoria va corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione e alla stessa si devono allegare una serie di documenti che vengono specificamente indicati. Il silenzio assenso si può formare soltanto in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti dall'articolo riportato. Qualora l'Amministrazione Comunale, a fronte di un'istanza di sanatoria, abbia invitato l'interessato a presentare documentazione integrativa di quella già prodotta, interviene l'interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso della P.A. previsto dall'art. 35, comma 17, L. n. 47/1985, e l'inizio di un nuovo termine dalla data di deposito di quanto richiesto.


Cassazione, sentenza 2 dicembre 2016, n. 51429, sez. III penale
EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente in buona fede - Confisca - Condotta colposa - Necessità - Fattispecie. 
In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici.
(Nella specie, la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile abusivo, ha escluso che la carenza di buona fede potesse essere desunta esclusivamente dal rapporto di parentela degli acquirenti con un soggetto affiliato ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, direttamente collegato agli assetti imprenditoriali che avevano realizzato la lottizzazione abusiva).



* Consiglio di Stato, sentenza 15 novembre 2016, n. 4711, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire).

È legittima la realizzazione di una struttura in legno ad uso pergolato se, nonostante le dimensioni non irrilevanti, la struttura è aperta su più lati e con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, non costituendo quindi un volume urbanistico e non potendo essere, pertanto, considerata alla stregua di una veranda.

Cassazione, sentenza 24 ottobre 2016, n. 44596, sez. III penale
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio - Disciplina della legge n. 724 del 1994 - Singole domande riferite a parti di unico edificio - Riconduzione ad unica sanatoria - Fondamento - Limiti - Fattispecie. 
In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera. Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto).


* Consiglio di Stato, sentenza 14 ottobre 2016, n. 4258, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Nuova opera – Vincolo – Concessione edilizia – Autorizzazione paesaggistica – Durata – Termine – Applicabilità.
In materia edilizia, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 16 del R.d. n. 1357/1940 e nell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica ha durata quinquennale. Tale termine di durata, però, si riferisce solo alle autorizzazioni che, in linea con la loro natura, intervengono prima dell'esecuzione dei lavori, cioè per le legittimazioni in futuro; non trova invece applicazione nel procedimento avviato dalla presentazione di una domanda di condono edilizio che, per definizione, presuppone che le opere e i lavori siano stati già eseguiti in assenza di un'autorizzazione preventiva.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 12 ottobre 2016, n. 4208, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - SANATORIA- Domanda di condono – Diniego afferente alla data di esecuzione delle opere abusive - Omessa acquisizione del parere della C.E.C – Configurabilità quale causa di illegittimità del diniego – Non sussiste.
Il parere della Commissione edilizia comunale è facoltativo ma non obbligatorio ai fini della definizione delle domande di condono edilizio, perché non vi è luogo ad alcuna valutazione di natura tecnica quando il diniego si fondi sul rilievo preliminare e preclusivo che le opere abusive sono state ultimate oltre il termine temporale che circoscrive la sanatoria.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 10 ottobre 2016, n. 4158, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Manufatto interrato che fuoriesce dal piano strada – Esclusione dal computo della volumetria – Condizioni.
Un manufatto può considerarsi interrato e quindi da escludere dal computo della volumetria per la parte che fuoriesce dal piano strada se in quanto questo coincida con l’originario piano stradale, non anche quando, come nel caso di specie, quest’ultimo sia stato modificato.

 

* Corte Costituzionale, sentenza 5 ottobre 2016, n. 224
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Previsione che, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 2011, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), il quale, in relazione agli «interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza n. 309 del 2011», «al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati», prescrive che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 (data di pubblicazione della sentenza citata), nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, siano considerati titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

 

* Corte Costituzionale, sentenza 20 settembre 2016, n. 231
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Inclusione della "installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria" nell'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente riconduzione nell'attività edilizia libera, esente da comunicazione di inizio lavori.
La Corte Costituzionale:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 21, secondo trattino, della medesima legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.



* Consiglio di Stato, sentenza 3 ottobre 2016, n. 4055, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Piano Particolareggiato – Lotto di terreno – Modifica di destinazione urbanistica – Variazione – Diversità di destinazione – Legittimità.
È legittima la variazione del Piano Particolareggiato mediante la modifica della destinazione urbanistica di una sola particella di un lotto di terreno da “verde pubblico” a “zona di nuova edificazione residenziale semplice” e il mantenimento a destinazione a “parcheggio pubblico” per la restante parte della particella stessa, garantendo il diritto di accesso alla parte di lotto riclassificata in “zona di nuova edificazione residenziale semplice” attraverso apposita costituzione di servitù di passaggio.



Cassazione, sentenza 25 luglio 2016, n. 15340, sez. I civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - Convenzione di lottizzazione e convenzione urbanistica - Differenze - Opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante - Natura di opera pubblica - Conseguenze nella vigenza della l. n. 10 del 1977 - Diritto della P.A. al trasferimento.
La convenzione di lottizzazione, diversamente dalla convenzione urbanistica, che ha natura di contratto ad oggetto pubblico, è uno strumento urbanistico volto a suddividere il terreno in lotti fabbricabili e ad assicurare la conciliazione dell'interesse dei singoli privati lottizzanti con quello più generale di un corretto assetto del territorio, sicché, nella vigenza della l. n. 10 del 1977, applicabile "ratione temporis", le opere di urbanizzazione realizzate a seguito della convenzione, anche se a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, hanno sempre natura di opera pubblica, con conseguente insorgenza dell'obbligo, a carico del privato lottizzante, di trasferirle alla P.A.

 

Cassazione, sentenza 13 giugno 2016, n. 24410, sez. III penale
EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione paesaggistica - Necessità - Fattispecie.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire in area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche se realizzabili mediante "semplice" denuncia di inizio attività - ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione.
(Fattispecie relativa alla ristrutturazione edilizia di un manufatto in una località pugliese di notevole interesse pubblico).
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio postumo - Reato paesaggistico - Estinzione - Esclusione - Effetti sulla remissione in pristino - Sussistenza.
In tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nonché il parere favorevole espresso in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estinguono il reato previsto dall'art. 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 ma inibiscono la demolizione o la remissione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali provvedimenti comportano una qualificata ricognizione dell'assenza di conseguenze dannose o pericolose per l'ambiente.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio dopo l'esecuzione dei lavori - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Estinzione - Condizioni.
In tema di protezione delle bellezze naturali, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi quarto e quinto, D.Lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, e, non avendo equipollenti, produce l'estinzione del reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 solo se rilasciata all'esito della procedura prevista dal comma primo quater della medesima norma.
(In applicazione di tale principio la Corte ha escluso l'efficacia sanante del parere favorevole espresso dal soprintendente nell'ambito del separato procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, o in sede di conferenza di servizi, ex art. 14, comma terzo bis, l. n. 241 del 1990).



* Consiglio di Stato, sentenza 30 agosto 2016, n. 3721, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione abusiva – Trasformazione destinazione d'uso immobili di piano di lottizzazione – Configurabilità – Sussistenza.
La trasformazione della destinazione d’uso di immobili facenti parte di un piano di lottizzazione per la costruzione di un insediamento turistico, attuata attraverso il frazionamento del complesso immobiliare, con conseguente perdita da parte delle singole unità abitative dell’originaria destinazione d’uso alberghiera ed acquisizione di quella residenziale, integra il reato di lottizzazione abusiva.



* Consiglio di Stato, sentenza 31 agosto 2016, n. 3758, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA URBANA - Lotto costruttivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Rivalutazione nel merito da parte della Soprintendenza - Illegittimità – Sussiste.
È illegittimo il provvedimento della Soprintendenza che si sostanzi in una rivalutazione nel merito di quanto aveva già formato oggetto di giudizio da parte del Comune nell’ambito di attribuzioni sue proprie, sostituendo la propria valutazione di merito a quella già formulata dall’ente locale nell’esercizio dei suoi legittimi poteri, specie laddove la delibera comunale era adeguatamente motivata quanto meno per l’effettuato (e sufficiente) richiamo ob relationem alla documentazione tecnica acquisita in sede istruttoria, idonea a dimostrare in che termini la progettazione del lotto costruttivo in questione fosse in grado di far inserire appropriatamente la successiva edificazione nel contesto paesaggistico di zona, senza alterarlo né lederlo. 



* Consiglio di Stato, sentenza 31 agosto 2016, n. 3735, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Sanatoria – Falsa o erronea rappresentazione della realtà – Potere di autotutela della P.A. - Limiti.
Allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla p.a. esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa



Cassazione, sentenza 14 giugno 2016, n. 12273, sez. I civile
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - Liquidatori - Deliberazione della proposta concordataria - Specifica attribuzione del potere da parte dell'assemblea - Necessità - Fondamento.
Lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati. Ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), l.fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.



* Consiglio di Stato, sentenza 17 giugno 2016, n. 2693, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria – Facoltà di instare – Estensione – Applicabilità – Presupposti – Limiti.
La facoltà di instare per la sanatoria non può essere più attribuita esclusivamente al titolare del diritto dominicale, ma deve essere estesa anche a soggetti portatori di interessi qualificati e tutelati dalla legge (titolari di diritti reali minori e/o personali di godimento, creditori, soci), e, secondo una lettura più largheggiante, anche ai titolari di un interesse di mero fatto.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 16 giugno 2016, n. 2658, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Autorizzazione paesaggistica – Permesso a costruire – Rapporti
L’autorizzazione paesaggistica ha il carattere di atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Infatti il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire è un rapporto di presupposizione, necessitato e strumentale tra le valutazioni paesistiche e quelle urbanistiche.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 14 giugno 2016, n. 2560, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Articolo 35 della legge n. 47 del 1985 – Applicabilità - Limiti.
L’articolo 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985, che consente il completamento dell’intervento abusivo nel rispetto di una serie di requisiti sia procedimentali (la notifica al comune del proprio “intendimento” e il deposito di una perizia giurata “in ordine allo stato dei lavori abusivi”), sia sostanziali (l’irrilevanza o comunque la marginalità dei lavori di completamento funzionale dell’intervento abusivo) concerne la fattispecie generale di sanatoria – disciplinata dall’articolo 31 della stessa legge – e non invece la diversa fattispecie, eccezionale, relativa ad edifici di cui sia stata realizzata la sola struttura portante a causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, ma che abbiano comunque acquistato, come nella specie, “una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione".



* TAR Lazio - Latina, sentenza 1° giugno 2016, n. 355, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Rudere – Ricostruzione - Restauro e risanamento – Non sussiste – Ristrutturazione – Consistenza del manufatto definibile – Sussiste – Nuova costruzione – Manufatto privo di copertura - Sussiste.
La ricostruzione di un rudere non costituisce mai un intervento di restauro e risanamento conservativo ma una ristrutturazione edilizia allorché il manufatto sia completo di copertura e strutture orizzontali in modo che sia possibile definirne esattamente la consistenza e un intervento di nuova costruzione nell’ipotesi in cui l’organismo edilizio sia dotato di sole mura perimetrali ma privo di copertura, poiché in tal caso mancano gli elementi necessari e sufficienti a stabilire le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare.



* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n. 1945, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI - Tutela del vincolo paesaggistico - Opera nuova – Vano tecnico – Spazio fisico privo di autonomia funzionale – Valutazione compatibilità – Limiti.
Nei casi in cui l’opera nuova rientra nella nozione del vano tecnico, e cioè dello spazio fisico privo di autonomia funzionale ma meramente servente e pertinenziale rispetto ad una costruzione principale, l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, chiamata a pronunciarsi in sede di cd sanatoria paesaggistica, deve valutare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici espressi dal decreto di vincolo, senza poter opporre in senso ostativo alla stessa ammissibilità di detta valutazione l’intervenuta realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n. 1942, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria - Condono edilizio – Rilascio titolo abilitativo – Immobili sottoposti a vincolo – Presupposti – Limiti – Fondamento.
In relazione al condono edilizio, la disciplina rilevante è contenuta negli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali). In particolare, l’art. 32 della predetta legge dispone che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, quale è quello in esame, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n. 1941, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZA - Sanatoria - Condono – Rilascio condono edilizio – Immobili che ricadono in aree vincolate – Configurabilità – Presupposti – Limiti.
Ai fini del rilascio del condono edilizio per immobili che ricadono in aree vincolate, occorre il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere e vige nel momento in cui deve essere esaminata la domanda di sanatoria. Si è affermato, anche di recente, che è irrilevante che il vincolo sia sopravvenuto alla costruzione dell’immobile dovendo essere esaminata la domanda di condono sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2016, n. 1933, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Pianificazione urbanistica – Scopo – Realizzazione interessi pubblici – Sussistenza
Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è funzionalmente rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di altri interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, come quello alla tutela dell'ambiente.



* Consiglio di Stato, sentenza 26 aprile 2016, n. 1613, sez. III
EDILIZIA E URBANISTICA - Compatibilità paesaggistica – Box prefabbricati – Volume tecnico – Opere prive di autonomia funzionale – Nessun aumento di carico territoriale – Configurabilità – Limiti.
Occorre preventivamente rilevare che i box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di “volume tecnico” trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima: come tali non generano alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo.



* Consiglio di Stato, sentenza 8 aprile 2016, n. 1396, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI - Autorizzazione all’alienazione di immobile sottoposto a vincolo - Beni di interesse storico ed artistico – Tutela.
L’art. 55 d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) prevede, tra l’altro, che l’autorizzazione all’alienazione di immobili del patrimonio culturale stabilisce le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso. Tale previsione va però letta in relazione alla prima parte della norma, laddove essa prescrive che nella richiesta di autorizzazione all’alienazione sia indicata la destinazione d’uso prevista.
(Fattispecie in cui a fronte della proposta di destinazione commerciale avanzata dal Comune, la Soprintendenza non ha reso un motivato parere, limitando ad esprimere un divieto, per ciò stesso illegittimo).



* Consiglio di Stato, sentenza 17 marzo 2016, n. 1097, sez. VI civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive - Sanatoria – Presupposti.
La sanatoria di opere realizzate senza titolo è possibile solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 17 marzo 2016, n. 1098, sez. VI civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive – Medesima zona – Sanatoria – Concessione – Identità di situazione – Altra zona – Concessione sanatoria – Automaticità – Esclusione.
Per quanto concerne la disparità di trattamento, nel caso in cui per edifici insistenti nella medesima zona la Soprintendenza avrebbe autorizzato la sanatoria e altri sarebbero stati condonati, si deve ritenere che tale vizio non viene in evidenza in tutti i casi in cui non risulti dimostrata l'assoluta identità di situazioni, e comunque la legittimità dell'operato della pubblica Amministrazione non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione

 

* TAR Marche - Ancona, sentenza 1° febbraio 2016, n. 64, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Edificazione di nuovi volumi in zona vincolata – Sanatoria paesaggistica – Esclusione - Specificazione motivazione – Necessità.
In presenza di edificazione di volumi in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione o permesso di costruire non è necessaria alcuna motivazione relativa all’impatto paesaggistico dell’opera. Con riguardo alla dedotta possibilità di sanatoria paesaggistica, le opere richiedono il permesso di costruire, mentre la possibilità di sanatoria di cui all’art. 159 d.lgs. 42/2004 riguarda solo le opere che non creano alcun volume.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 29 gennaio 2016, n. 361, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Zone sottoposte a vincoli - Riferimento a pretesi divieti generalizzati sul territorio – Illegittimità – Verifica in concreto – Necessità – Sussiste.
La discrezionalità dell’Ente Parco nell’esercizio del potere autorizzatorio non può legittimamente autolimitarsi a mezzo del richiamo a pretesi divieti generalizzati di interventi sul territorio (come è avvenuto nel caso in esame). L’Ente deve piuttosto verificare in concreto per quali profili l’intervento si rivelerebbe non compatibile con la speciale tutela della porzione di territorio interessata, ben sapendo che la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti non sono in astratto vietati.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 28 gennaio 2016, n. 334, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - APPOSIZIONE DI VINCOLI - Vincolo archeologico – Estensione ad intere aree – Legittimità – Condizioni.
Ai fini della tutela vincolistica su beni archeologici, l’effettiva esistenza delle cose da tutelare può essere dimostrata anche per presunzione e che è ininfluente che i materiali oggetto di tutela siano stati portati alla luce o siano ancora interrati, essendo sufficiente che il complesso risulti adeguatamente definito e che il vincolo archeologico appaia adeguato alla finalità di pubblico interesse al quale è preordinato. L’amministrazione dei beni culturali ed ambientali può estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti: è necessario, però, in tal caso, che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, tale da rendere indispensabile il sacrificio totale degli interessi dei proprietari e senza possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinata.

 

* TAR Lombardia – Milano, sentenza 26 gennaio 2016, n. 141, sez. II
EDILIZIA E URBANISTICA - Piano casa Regione Lombardia - Destinazione di zona – Interpretazione - Qualificazione di zona operata dallo strumento urbanistico – Necessità.
Premesso che la legge regionale sul piano casa n. 13/2009 si caratterizza come uno strumento straordinario per favorire la ripresa dell’attività economica edilizia, parimenti è innegabile che la sua interpretazione non può avvenire stravolgendo ogni canone ermeneutico, pena in caso contrario l’oggettiva incertezza nell’applicazione della legislazione di favore dell’attività edilizia. In questo senso, la nozione legislativa di “zone a prevalente destinazione residenziale”, non può prescindere dalla destinazione di zona assegnata dallo strumento urbanistico vigente.

 

* TAR Campania – Napoli, sentenza 20 gennaio 2016, n. 329, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Intervento edilizio in zona vincolata in assenza di titolo abilitativo – Conseguenze – Demolizione - Necessità - D.i.a. o permesso di costruire – Irrilevanza.
A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 4 gennaio 2016, n. 19, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Permesso di costruire - Manufatto con copertura in lamiera – Necessità – Pertinenza – Esclusione.
Non può considerarsi una pertinenza a fini urbanistici un manufatto, avente una superficie non irrilevante, con copertura in lamiera e struttura in paletti metallici, imbullonato alla recinzione di un'area privata e dunque tutt'altro che agevolmente rimovibile, destinato, sotto l'aspetto funzionale, a soddisfare esigenze prolungate nel tempo e in ogni caso tutt'altro che temporanee, con la conseguenza che, per la realizzazione di opere come il manufatto medesimo, occorre conseguire il permesso di costruire.

 

* TAR Campania – Napoli, sentenza 17 dicembre 2015, n. 5781, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Realizzazione di opere abusive in zone vincolate – Demolizione – Necessità – Stadio iniziale o avvenuto completamento dell’opera – Irrilevanza.
L’art. 27 del D.P.R. 380/2001 sanziona con la demolizione la realizzazione senza titolo di nuove opere in zone vincolate e siffatta misura, in ragione dello stesso chiaro valore semantico delle proposizioni letterali all’uopo utilizzate dal legislatore (... “quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate” …), resta applicabile sia che venga accertato l'inizio che l'avvenuta esecuzione di interventi abusivi. La piana lettura della norma suindicata non evidenzia, infatti, rigide scadenze temporali entro cui esercitare, a pena di perenzione, l’esercizio del potere repressivo qui in rilievo, da intendersi, pertanto, inesauribile siccome connesso alla doverosa e permanente cura dell’interesse pubblico presidiato.

 

* TAR Campania – Napoli, sentenza 17 dicembre 2015, n. 5782, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Epoca di ultimazione delle opere – Onere della prova – Grava sul privato.
Nella materia edilizia, ricade sul privato l'onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie. Ciò, in quanto soltanto l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti.

 

* TAR Campania – Napoli, sentenza 17 dicembre 2015, n. 5773, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere edificate senza titolo in area vincolata – Sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria – Inapplicabilità.
In presenza di opere edificate senza titolo edilizio, e a maggior ragione in zona vincolata, l’ordinanza di demolizione, sia essa ai sensi dell’art. 31, di cui è stata fatta applicazione nel provvedimento impugnato, che dell’art. 27 D.P.R. 280/2001 (più correttamente applicabile alla fattispecie in esame), è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato (che non richiede la previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo - cfr. censura sul punto). Nessuna scelta residua in tal caso al Comune in merito all’applicazione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.

 

* TAR Lazio – Roma, sentenza 10 dicembre 2015, n. 13864, sez. I quater
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Pertinenza – Caratteri – Individuazione – Fattispecie relativa ad un’autorimessa – Esclusione.
La nozione di pertinenza urbanistica, sottoposta in quanto tale al regime autorizzatorio in luogo di quello concessorio, ha peculiarità proprie che la distinguono da quella civilistica, dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di un autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale in modo da evitare il cosiddetto carico urbanistico.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 10 dicembre 2015, n. 5624, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria ordinaria e condono - Annullamento del condono – Incidenza sul provvedimento di sanatoria ordinaria già concessa - Non sussiste - Fattispecie.
L’ordinaria sanatoria edilizia (per cui sussiste il principio di “doppia conformità”) e l’istituto straordinario del condono edilizio operano su presupposti e con finalità ben diversi, disciplinati da apposite normative che non possono, evidentemente, sovrapporsi: non può quindi ritenersi che la presentazione (anche a fini meramente tuzioristici) di istanza di condono escluda gli effetti di una sanatoria, già rilasciata secondo le disposizioni di legge vigenti “a regime”. L’annullamento del condono edilizio, pertanto, non può che riguardare in via esclusiva il condono stesso, ma non incide sull’intervenuta sanatoria (ordinaria), nella fattispecie, della realizzazione del fabbricato ad una quota superiore, rispetto a quella prevista.

 

* TAR Campania – Salerno, sentenza 4 dicembre 2015, n. 2563, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - Realizzazione di una veranda – Incremento di superficie e volumetria- Configurabilità – Titolo edilizio – Necessità – Sussiste- Materiale utilizzato – Irrilevanza.
In materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Né può assumere rilievo la contestazione incentrata sulla natura dei materiali utilizzati per tale chiusura, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico, con conseguente necessità del permesso di costruire.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 14 ottobre 2015, n. 4749, sez. V
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione – Profili dell'intento lottizzatorio – Suddivisione - Configurabilità – Presupposti – Limiti.
Non è, sufficiente il riscontro della vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di terreno, per far emergere i profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a tal fine, che la suddivisione in lotti per dimensioni, per natura del terreno e per numero evidenzi la loro destinazione a scopo edificatorio.

 

Cassazione, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20285, sez. I civile
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - DECADENZA - Attività edificatoria del privato - Irregolare esecuzione rispetto al permesso a costruire - Inefficacia di tale attività ai sensi dell'art. 41 della l. n. 1150 del 1942 nel testo applicabile "ratione temporis" - Rilevabilità da parte del comune - Conseguenze - Adozione del provvedimento di decadenza - Legittimità.
Qualora l'attività edificatoria sia stata posta in essere dal privato sullo stesso lotto o sulla stessa area oggetto del permesso di costruire in senso lato (con licenza, autorizzazione o concessione), la sua irregolare esecuzione, per essere stati modificati la posizione ed il perimetro dell'opera di sedime, determina, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 1150 del 1942 (nel testo applicabile "ratione temporis", prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 1985), l'inefficace svolgimento dell'attività edificatoria, rilevabile da parte dell'autorità comunale, ai fini della verificazione dell'intervenuta decadenza dal titolo edilizio, anche a distanza di anni dal verificarsi del fatto, ove non sia intervenuta una modifica del precetto e della gravità della fattispecie come qualificata dalla norma.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 7 agosto 2015, n. 3911, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Lottizzazione abusiva – Realizzazione di opere idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente – Sufficienza.
Affinché si concretizzi l’illecito della lottizzazione abusiva in senso materiale è sufficiente la realizzazione di qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente e quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico aggiuntivo che necessita di adeguamento degli standard. Al fine di poter affermare l’esistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva (c.d. materiale) è comunque necessario acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2015, n. 3669, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - BENI CULTURALI – Beni culturali immobili – Misure e distanza di sicurezza – Imposizione – Soggetto legittimato – Criteri di congruenza – Potere di vincolo – Esercizio.
L'art. 45 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) attribuisce all’Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il suddetto valore possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica, che è di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell’esercizio del potere di vincolo: perciò il potere che si manifesta con l’atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2015, n. 3663, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria – Rilascio concessioni edilizie – Valutazione compatibilità dell'intervento – Configurabilità – Limiti.
In sede di sanatoria o di condono di un manufatto abusivo risulta ininfluente l’epoca in cui è sorto il vincolo, purché questo sia ancora in essere alla data in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, sicché detta regola vale anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso. Invero, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, la valutazione della compatibilità dell’intervento con il vincolo deve essere effettuata in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto, atteso che tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente.

 

* Cassazione, sentenza 22 luglio 2015, n. 31955, sez. III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Condono edilizio.
Ai fini del perfezionamento del condono edilizio, di cui alla legge n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma 1, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 16 luglio 2015, n. 3576, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Demolizione di manufatto in legno già oggetto di domanda di condono e ricostruzione di nuovo manufatto in diverso materiale e dimensioni – Nuovo titolo edilizio – Necessità – Sussiste.
La demolizione di un precedente manufatto in legno, già oggetto di domanda di condono, e la successiva ricostruzione di altro manufatto in muratura, di dimensioni e altezza diversa dal precedente, si sostanzia in una nuova costruzione, o ampliamento, venendo in questione modifiche sostanziali del manufatto e, in definitiva, un organismo edilizio diverso dal preesistente, con conseguente mutamento delle precedenti linee fondamentali della sagoma e con la necessità “ab origine” di munirsi di concessione edilizia.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 14 luglio 2015, n. 3505, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA URBANA - Attività edilizia – Ristrutturazione - Manutenzione straordinaria – Risanamento – Caratteri – Differenze.
La ristrutturazione edilizia si configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua superficie.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 26 maggio 2015, n. 2649, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Lottizzazione – Intento lottizzatorio – Individuazione – Criterio.
In materia di edilizia ed urbanistica, per sostenere che il frazionamento di un suolo risulti strumentale a un intento edificatorio non è necessario verificare la presenza di opere edili su ciascuno dei lotti ricavati dalla suddivisione ma è necessario, perché si possa ritenere sussistere la lottizzazione negoziale che ciò sia desumibile in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall'eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio. Non è, in altre parole, sufficiente il riscontro della vendita di un fondo ricavato da un più ampio appezzamento di terreno, sia pure con la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo altrimenti intercluso (nel che si sostanzia la fattispecie in esame) per far emergere i profili dell’intento lottizzatorio, occorrendo, a tal fine, che la suddivisione in lotti per dimensioni, per natura del terreno e per numero evidenzi la loro destinazione a scopo edificatorio.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 18 maggio 2015, n. 2518, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Sanatoria - Condono – Nulla osta – Presupposto di legittimità alla concessione – Configurabilità – Limiti – Conseguenze.
Il nulla osta di competenza della Soprintendenza in materia di condono edilizio costituisce un presupposto di legittimità della concessione in sanatoria da cui non si può prescindere, diversi essendo gli interessi tutelati dal Comune rispetto all’Autorità statale dedicata alla tutela del paesaggio, e quindi in astratto è da stigmatizzare l’operato del Comune che si pronunci richiamando pratiche analoghe della Soprintendenza, senza richiedere una espressione di compatibilità sulla vicenda concreta, si evidenzia, di contro, la superfluità della richiesta di parere alla Soprintendenza nella ipotesi in cui, già per l’assenza di uno dei requisiti essenziali, sia impossibile la concessione in sanatoria del c.d. terzo condono, perché si tratta di abusi non minori.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 15 maggio 2015, n. 2478, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessioni edilizie – Condono – Zona vincolata – Parere negativo della Soprintendenza – Apodittica affermazione di incompatibilità – Insufficienza.
È immune da vizi il provvedimento della Soprintendenza che, nell’esprimere parere negativo sulla domanda di condono presentata in relazione ad immobili allocati in un’area gravata da più vincoli di tutela e di grande pregio paesaggistico, non si sia limitata ad effettuare una mera, apodittica affermazione di incompatibilità sotto il profilo paesaggistico dei manufatti de quibus, ma si sia soffermata a constatare lo stato di fatiscenza e di degrado attuale degli immobili oggetto della domanda di condono e su molteplici altre ragioni logico-giuridiche che danno sufficiente contezza non solo del disvalore paesaggistico dei manufatti in questione, ma anche delle ulteriori ragioni giustificative del diniego espresso.

 

* TAR Calabria – Reggio Calabria, sentenza 12 maggio 2015, n. 470
EDILIZIA E URBANISTICA - Edilizia Urbana - Tutela delle bellezze panoramiche – Esistenza di violazioni pregresse – Verifica della sanabilità dell’opera – Necessità – Permane.
In materia di tutela delle bellezze panoramiche, l'esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un'opera; anzi, l'eventuale danno pregresso produce la necessità di una indagine ancor più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento, dei valori tipici dei luoghi.

 

* TAR Campania – Napoli, sentenza 24 aprile 2015, n. 2397, sez. VII
EDILIZIA E URBANISTICA - Tettoia - Pertinenza in senso urbanistico – - Esclusione.
Occorre distinguere il concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire; nella delineata prospettiva, anche una tettoia, in considerazione della sua estensione e dellaumento di superficie che ha comportato, non può essere qualificata come pertinenza.

 

* TAR Campania – Napoli, sentenza 24 aprile 2015, n. 2391, sez. VII
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Abusi realizzati in zona sottoposta a vincoli – - Condono 2003 – -
Operatività –- Condizioni – Limiti.
Sono sanabili, ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, le opere edilizie abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area; b) che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del cit. D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 14 aprile 2015, n. 1917, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Condono edilizio – Ambito di applicazione – Costruzioni a destinazione residenziale – Necessità.
Le disposizioni sul condono edilizio di cui alla Legge 24 novembre 2003, n. 326 si applicano solo in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una tale normativa eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, postulare un’estensione a nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale.

 

* TAR Liguria - Genova, sentenza 2 aprile 2015, n. 356, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZIA - Lottizzazione abusiva – Concessione edilizia per singoli immobili – Sufficienza - Specifica autorizzazione a lottizzare – Necessità.
La fattispecie di lottizzazione abusiva si riferisce alla mancanza dell’autorizzazione specifica alla lottizzazione, inizialmente prevista dall'art.28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa, sicché alcun rilievo sanante sull'abuso in questione può rivestire il rilascio di una eventuale concessione edilizia in quanto, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia.

 

Cassazione, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7423, sez. III penale
EDILIZIA - IN GENERE - Realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire - Provvedimento illegittimo - Configurabilità del reato - Esclusione - Permesso di costruire "inesistente" - Configurabilità del reato - Sussistenza - Nozione di "inesistenza dell'atto".
Ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macroscopica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante.
(In motivazione la Corte ha evidenziato che tale soluzione esclude sia una irragionevole equiparazione interpretativa "in malam partem" tra mancanza "ab origine" dell'atto concessorio e illegittimità dello stesso accertata "ex post", sia la violazione del principio della responsabilità penale per fatto proprio colpevole).

 

* Consiglio di Stato, sentenza 12 febbraio 2015, n. 757, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA URBANA - Cortile – Definizione – Configurabilità – Limiti.
Il cortile, tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti; ma avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 c.c., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione.

 

Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2119, sez. II civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - Piano di lottizzazione e convenzione di lottizzazione - Rapporti - Contratto preliminare di vendita di terreno lottizzando - Efficacia risolutivamente condizionata alla mancata approvazione del piano di lottizzazione - Ammissibilità.
In materia di disciplina urbanistica, il piano di lottizzazione costituisce presupposto logico-giuridico della conseguente convenzione di lottizzazione, e il relativo procedimento amministrativo si perfeziona con la sua approvazione da parte del comune, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, mentre la stipula della convenzione stessa e la sua trascrizione ne costituiscono condizioni di efficacia. Ne consegue che le parti di un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno lottizzando possono condizionare risolutivamente l'efficacia del contratto stesso alla mancata approvazione entro un certo termine del piano di lottizzazione, quale momento autonomo rispetto alla convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362
Massime precedenti Vedi: N. 20854 del 2014

 

* Consiglio di Stato, sentenza 29 gennaio 2015, n. 406, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA - Serbatoio antincendio – Pertinenza
Sono individuati quali volumi tecnici gli impianti: a) del tutto privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale, poiché strumentali di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della stessa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc.; b) che non possono essere ubicati all'interno di questa; c) essendo escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito "al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica."
Non vi è dubbio perciò sulla assenza della natura pertinenziale - ai fini edilizi - quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio essendo ravvisabile la natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di opere che comportino un nuovo e modesto volume 'tecnico', confermandosi con ciò, in definitiva, che devono essere tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato.
(Il serbatoio dell'acqua a fini antincendio, a servizio del capannone destinato all'industria e commercio e posto a confine della proprietà non può essere considerato pertinenza. Pertanto, se non è stato regolarmente autorizzato va demolito anche se costruito più di cinque anni fa).

 

* Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2015, n. 176, sez. VI
AMBIENTE E TERRITORIO - Complesso per attività turistiche – Realizzazione – Vincolo paesaggistico –
Soprintendenza – Valutazione – Natura – Cogestione del vincolo
In tema di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un complesso produttivo per attività turistiche, la valutazione spettante alla Soprintendenza è espressione di un potere non di controllo, ma di attiva cogestione del vincolo, funzionale all’estrema difesa di quest’ultimo. Detta cogestione è riferibile a qualsiasi vizio di legittimità riscontrabile nella concreta attività di gestione dell’ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).

 

* Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2015, n. 175, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Volume tecnico – Definizione – Volumetria assentibile – Computo – Esclusione
Si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (come - e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo). Un tale volume – che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di norma computato nella volumetria massima assentibile. Tale natura è stata ritenuta appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero

 

* Cassazione, sentenza 3 novembre 2014, n. 23367, sez. II civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni
In tema di reato di lottizzazione abusiva, è necessario che, tendendo la normativa a tutelare e salvaguardare l'integrità del territorio, venga verificata in concreto la realtà dei luoghi, per poi stabilire se le trasformazioni d'uso siano o meno legittime.
(Cassata, nella specie, la decisone di appello relativa all'esecuzione di un preliminare per il trasferimento di un immobile, atteso che, nel caso di specie, non era stata verificata l'esistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale idonea alla gestione di diverse situazioni residenziali, né la parcellizzazione della proprietà).

 

* Cassazione, sentenza 12 giugno 2014, n. 24854, sez. II penale
REATI URBANISTICI - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
Non è discutibile la necessità dei titoli abilitativi per un manufatto che, pur dotato di ruote, risulta infisso in una piattaforma di muratura mediante supporti di ferro e adibita ad un'utilizzazione permanente, visti il completo arredo e l'allacciamento elettrico, come pure del rispetto della normativa antisismica, risultando corretta l'applicazione delle relative discipline. Il reato, formale e di pericolo, previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 c.p., che presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione

 

* TAR Lombardia (Milano), sentenza 5 giugno 2014, n. 1438, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Recinzione oggetto di concessione edilizia comunale – Ordine di demolizione – Illegittimità - Non sussiste.
Le ordinanze di demolizione riferite alla recinzione del fondo di un'area sono illegittime se si tratta di opera già oggetto di concessione edilizia comunale e, dunque, non abusiva.
(Nel caso di specie si verifica una sanatoria grazie al silenzio assenso dell'amministrazione rimasta inerme per oltre un anno dal momento della presentazione dell'istanza).

 

* Consiglio di Stato, sentenza 3 giugno 2014, n. 2842, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONI EDILIZIE - Precarietà dell'opera – Esonero dell'obbligo del permesso di costruire – Uso limitato del bene – Configurabilità – Limiti – Fondamento – Conseguenze.
I manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale. Si osserva al riguardo che la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 3 giugno 2014, n. 2841, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Permesso a costruire in sanatoria – Conformità alla disciplina – Sussistenza – Diniego – Illegittimità.
È illegittimo il diniego sull’istanza di permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 6 giugno 2001, n. 380 quando l'intervento da eseguire sia perfettamente conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda.

 

* TAR Lazio, sentenza 26 maggio 2014, n. 5587, sez. I quater
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere realizzare senza titoli – Scala in legno in sostituzione di quella in ferro in giardino – Rimozione – Legittimità.
Ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, richiamato dall’art. 16, L.R. 15/2008, sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
(Nella specie, è legittimo il provvedimento di rimozione della scala di legno abusiva in giardino anche se sostituisce quella di ferro deteriorata: non sussiste la prova della sussistenza del necessario titolo abilitativo alla realizzazione, quale opera atta a modificare la sagoma dell’edifico).

 

* TAR Lazio, sentenza 23 maggio 2014, n. 5515, sez. I quater
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Opere realizzate senza titolo – Cancello automatico nel giardino – Sostituzione del manufatto precedente senza titolo – Legittimità.
In caso di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, la semplice constatazione dell'abuso, a prescindere dal tempo trascorso, costituisce un legittimo presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive e, ciò, in considerazione del carattere dovuto di detto provvedimento: infatti, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione; e il provvedimento sanzionatorio deve allora ritenersi sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, non necessitando di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.

 

* TAR Puglia (Lecce), sentenza 12 maggio 2014, n. 1219, sez. III
EDILIZIA E URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA – Adeguare l'immobile uso ufficio ad abitativo – Incidenza su assetto urbanistico – Mancanza di motivazione da parte dell'Amministrazione - Legittimità.
La variazione d’uso funzionale, realizzata in parziale difformità ai titoli abilitativi, non può essere assimilata (in assenza di contestazione circa la realizzazione di opere edili) agli interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire, interventi che sono considerati dall’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e per i quali la stessa norma prevede la rimozione o la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso.

 

* Corte Costituzionale, sentenza 11 maggio 2014, n. 168
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Requisiti - Residenza di almeno 8 anni nella Regione, maturati anche non consecutivamente.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente».

 

Cassazione, sentenza 9 maggio 2014, n. 10182, sez. II civile
URBANISTICA - Certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 - Contenuto - Indicazione della superficie dell'area - Necessità - Esclusione.
In tema di atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su terreni, l'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (applicabile "ratione temporis"), esige l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata, non anche che esso indichi la superficie di detta area, sicché la mancata specificazione di tale dato non determina la nullità dell'atto, comminata dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 180 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 19219 del 2011

 

* Cassazione, sentenza 5 maggio 2014, n. 18321, sez. III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni
In materia di lottizzazione abusiva, il periculum in mora che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso, deve essere attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti (nel caso di specie, stipula di una convenzione urbanistica con il Comune), le esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ai sensi dell'art. 321, comma terzo, c.p.p.

 

* TAR Toscana, sentenza 2 maggio 2014, n. 681, sez. III
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni
Rientra nella nozione di nuova costruzione quella relativa a un container caratterizzato da un'utilità prolungata tale da escluderne la precarietà. In quanto tale, dunque, lo stesso può essere oggetto di un legittimo provvedimento ripristinatorio qualora (come nella specie) il comune ne ordini al proprietario la rimozione.

 

* TAR Lazio - Latina, sentenza 1° aprile 2014, n. 269, sez. I
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Denuncia di inizio attività (DIA) e segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).
Il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della denunzia di inizio attività comporta la decadenza dell'amministrazione comunale dal potere di ordinare la rimozione delle opere realizzate dal privato a seguito della d.i.a.: tuttavia, qualora difettino i presupposti per la d.i.a., l'amministrazione conserva i suoi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori che devono però essere esercitati nelle forme dell'autotutela.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 13 marzo 2014, n. 1272, sez. V
DISTANZE DAI CONFINI E PRG - Autorimessa – Realizzazione di una tettoia.
La possibilità di costruire sul confine è consentita soltanto se vi è la possibilità di costruire in aderenza rispetto ad un fabbricato già edificato e non laddove il fabbricato già esistente non sia stato costruito sul confine, ma discosto da esso. Al suddetto precetto soggiacciono anche le costruzioni destinate a ricovero per autovetture, precisando che persino la tettoia di dimensioni sufficienti al parcheggio di un'autovettura, pur avendo pareti laterali a graticcio, va considerata alla stregua di una costruzione col conseguente obbligo di osservanza delle distanze legali ai sensi dell'art. 873 Cod. civ., in quanto essa è idonea a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà.
(Nel caso di specie i box verrebbero realizzati in aderenza alla rete metallica che separa due proprietà).

 

Cassazione, sentenza 7 marzo 2014, n. 5419, sez. III civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - Estinzione negoziale di servitù prediale - Obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Esclusione - Fondamento.
Per la validità di un contratto avente ad oggetto la consensuale estinzione di una servitù di passaggio su un fondo, non è necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, imposta, a pena di nullità del negozio, dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non potendosi ravvisare in tale atto un'ipotesi di lottizzazione edilizia abusiva connotata dalla volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 4984 del 2012

 

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3197, sez. VI – 2 civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - "Lotto" - Nozione - Ai fini urbanistici.
La definizione urbanistica di "lotto" è funzionale a determinare le possibilità edificatorie di un terreno e la volumetria in esso assentibile, sicché il "lotto", in senso urbanistico, è la porzione unitaria di terreno utilizzabile a fini edificatori e può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28

 

* TAR Puglia - Lecce, sentenza 29 gennaio 2014, n. 269, sez. III
Edilizia e urbanistica - Attività urbanistico-edilizia - Vigilanza - Esercizio - Competenza comunale - Regione - Solo potere sostitutivo.
La generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata negli artt. 4 e ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, spetta unicamente al Comune, che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale, e non anche alla Regione, ma a quest'ultima è comunque attribuito l'esercizio dello specifico potere sostitutivo di cui all'art. 39, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.


* Cassazione, sentenza 19 dicembre 2013, n. 51387, sez. III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
In tema di lottizzazione abusiva, pur se resta estraneo al relativo procedimento penale, l'acquirente degli immobili, in cui tale reato edilizio si è concretato, non è automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all'attività criminosa; in altri termini, non può, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi. Infatti, qualora - al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative - si comporti in modo imprudente e negligente, con tale condotta l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita.

 

* Cassazione, sentenza 19 dicembre 2013, n. 51387, sez. III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
In tema di lottizzazione abusiva, pur se resta estraneo al relativo procedimento penale, l'acquirente degli immobili, in cui tale reato edilizio si è concretato, non è automaticamente qualificabile come terzo in buona fede rispetto all'attività criminosa; in altri termini, non può, sempre automaticamente, rimanere indenne dalla confisca degli immobili stessi. Infatti, qualora - al momento dell'acquisto e nel periodo delle prodromiche trattative - si comporti in modo imprudente e negligente, con tale condotta l'acquirente si pone in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita.

 

Cassazione, sentenza 18 dicembre 2013, n. 28345, sez. II civile
URBANISTICA - Nuove costruzioni ed aree di pertinenza - Vincolo di destinazione per spazi destinati a parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Inderogabilità - Nullità parziale dell'atto di disposizione degli spazi contenente clausole difformi - Sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa - Fattispecie.
L'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Né tale principio è stato modificato dall'art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, nello stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, ma ribadisce soltanto che, anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non viene meno, in quanto la pertinenza, pur gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria, esclusivamente a vantaggio della cosa principale.
(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto la parziale nullità di un atto di donazione per l'insufficienza della superficie destinata a parcheggio rispetto alle proporzioni stabilite dall'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, con conseguente necessità della sostituzione di diritto delle prescrizioni della norma imperativa alla relativa clausola negoziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, art. 818 e art. 819, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Massime precedenti Conformi: N. 6751 del 2003

 

* Consiglio di Stato, sentenza 13 dicembre 2013, n. 5990, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Condono – Tettoia – Ricovero utensili e veicoli – Pertinenza dell’immobile - Legittimità – Fondamento.
La nozione civilistica di pertinenza è più ampia di quella applicata nella materia urbanistica, nel senso che beni, che in diritto civile assumono senz'altro natura pertinenziale, non sono da ritenere tali ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia. Ai fini urbanistici ed edilizi, invece, tale nozione assume un significato più circoscritto e si fonda sulla mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore del manufatto pertinenziale, sulla mancata incidenza sul carico urbanistico, sulle ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio. Ne consegue che deve ritenersi condonabile, in quanto pertinenza dell’immobile principale, la tettoia destinata al ricovero di utensili e veicoli.

 

Cassazione, ordinanza 15 novembre 2013, n. 25772, sez. VI – 2 civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" - Nozione - Scorporo di un appezzamento nella previsione della destinazione edificatoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Per aversi illecita lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", è necessaria un'attività che non sia solo univocamente diretta alla deroga di prescrizioni urbanistiche, ma sia altresì idonea, per le forme negoziali prescelte, ad incidere sull'assetto urbanistico; ne consegue che essa non può rinvenirsi nel mero scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, pur con la previsione del futuro e sperato inserimento nell'urbanizzazione di cui risulti pendente l'approvazione, perché la direzione della volontà a porre in essere una condotta potenzialmente lesiva (vendita di più lotti) deve essere indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 artt. 28, 31 com. 4 e art. 41, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 com. 1 lett. B, DPR 06/06/2001 num. 380 artt. 30 e 44 com. 1 lett. C
Massime precedenti Conformi: N. 4984 del 2012

 

Cassazione, sentenza 6 novembre 2013, n. 25021, sez. II civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - VALIDITÀ (DURATA) - Piano di recupero - Vincolo sull'immobile incluso - Temporaneità - Fondamento - Conseguenze.
L'inclusione di un immobile in un piano di recupero determina l'assoggettamento a vincolo temporaneo, in quanto ai piani di recupero si applicano, a norma dell'art. 28, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, le disposizioni dettate per i piani particolareggiati, tra cui quella che ne fissa in dieci anni il termine di efficacia (art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150). Pertanto, il giudice di merito, chiamato a valutare la sussistenza di vincoli che diminuiscano il libero godimento dell'immobile (nella specie, oggetto di un preliminare di compravendita), deve considerare se il piano di recupero, nel quale l'immobile stesso è incluso, sia ormai caducato quanto agli effetti, per l'avvenuta scadenza di detto termine decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 28
Massime precedenti Vedi: N. 5992 del 1997

 

* Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 38001, sez. III penale
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
Può configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal regime proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che - in tali ipotesi - le singole unità perdono la loro originaria destinazione d'uso alberghiera, per assumere quella residenziale.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2013, n. 4617, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Condono ambientale – Effetti sulla sola tutela paesistica - Sanzionabilità degli abusi edilizi – Permane.Il c.d. “condono ambientale” di cui all’art. 37 della legge n. 308/2004 comporta la sottrazione del fatto alla disciplina penale ed a quella amministrativa attinenti alla tutela paesistica, lasciando ferma però la sanzionabilità del fatto sotto il profilo amministrativo. Conseguentemente, detta normativa è del tutto inidonea a configurare la sostenuta estinzione della sanzionabilità amministrativa dell’abuso edilizio, necessità di parere sulla compatibilità paesaggistica dell’abuso e di espressa motivazione sul punto del provvedimento che esita la domanda.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2013, n. 4619, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo – Condono – Esclusione.
L'art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali) “, subordinando peraltro l'esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituto prima dell'esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3174/2010); le due condizioni sono previste e possono operare disgiuntamente, determinando la sanatoria dell’abuso in zona soggetta a vincolo relativo, quale quello paesaggistico.

 

* Cassazione, sentenza 16 settembre 2013, n. 21113, sez. II civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi).
In tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione e di cui all'art. 41 "sexies" della legge n. 1150 del 1942 l'effettiva esistenza di tali spazi è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale d'uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato, ai quali altrimenti compete soltanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno conseguente alla indisponibilità degli spazi stessi; peraltro quel riconoscimento può avere come oggetto soltanto le aree che siano state destinate allo scopo di cui si tratta nei provvedimenti abilitativi all'edificazione, senza possibilità di ubicazioni alternative.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 17 luglio 2013, n. 3879, sez. IV
EDILIZIA E URBANISTICA - Opere realizzate in zone gravate da vincoli – Sanatoria – Esclusione.
L’art. 33, primo comma, lett. b), della L. 28 febbraio 1985 n. 47 comunque escludeva la sanabilità delle opere abusive realizzate su aree già gravate da vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; e, a sua volta, l’art. 51, lett. f), della L.R. 31 maggio 1980 n. 56 vietava, sino all’entrata in vigore dei piani paesistico-territoriali, qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato dal mare. Anche dopo l’entrata in vigore della l. 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modifiche del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, risulta a fortiori confermato il divieto di edificazione introdotto dall’anzidetto art. 51, lett. f), della L.R. 56 del 1980.

 

Cassazione, sentenza 28 giugno 2013, n. 16401, sez. II civile
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - Assunzione da parte del proprietario - Natura - Obbligazione "propter rem" - Limiti - Carattere reale dell'obbligo di rivalsa incombente sui successivi proprietari dell'area fabbricabile in favore del titolare della concessione - Esclusione.
L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem", dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8, Cod. Civ. artt. 1203 e 1299
Massime precedenti Conformi: N. 11196 del 2007

 

* Cassazione, sentenza 25 giugno 2013, n. 15991, sez. II civile
EDILIZIA E URBANISTICA - Piani regolatori comunali: lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto e sanzioni.
La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. In difetto di tale presupposto la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma. Sicché non configura l'ipotesi di lottizzazione abusiva, né di conseguenza è nulla per illiceità della relativa causa, la vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento né preveda infrastrutture di urbanizzazione.

 

* Consiglio di Stato, sentenza 20 giugno 2013, n. 3355, sez. VI
EDILIZIA E URBANISTICA - Istanza di condono di opera in zona vincolata – Vincolo preesistente o sopravvenuto alle opere da condonare – Irrilevanza.
L’art. 32 della legge n. 47 del 1985 non distingue tra vincoli preesistenti o sopravvenuti alle opere da condonare, essendo unico scopo della norma quello di consentire, alla data di concreto esercizio della potestà amministrativa, di verificare se la costruzione, antecedente o meno che sia all’imposizione del vincolo, sia compatibile con i valori di natura ambientale o culturale tutelati, cui corrispondono interessi pubblici primari.
(In tal senso, relativamente a vincoli paesaggistici ma con argomentare trasponibile al caso di vincoli archeologici, cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1127 e 8 maggio 2012, n. 2649).

* Cassazione, sentenza 13 giugno 2013, n. 14902, sez. II civile
EDILIZIA E URBANISTICA – Distanze legali.
L'intervento di ricostruzione implica che la nuova opera conservi immutati sagoma, volume ed altezza dell'opera precedente, in caso contrario, sarà considerata nuova costruzione. Non è ipotizzabile la ricostruzione in riferimento ai cespiti che risultino privi di muri perimetrali, altezza e/o copertura, trattandosi in tale ipotesi di nuova costruzione.

 

Cassazione, sentenza 20 novembre 2012, n. 20383, sez. I civile
Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli - Vincolo di inedificabilità di tipo paesaggistico - Tipologia - Natura conformativa - Sussistenza - Decadenza - Esclusione - Disciplina urbanistica - Adeguamento - Necessità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Valutazione del bene - Vincolo di inedificabilità - Tutela paesaggistica - Incidenza sul valore - Sussistenza.
Il vincolo di inedificabilità di tipo paesaggistico può derivare dalle previsioni di un piano paesistico, essere inerente alla natura dei beni o scaturire, in via predeterminata e generale, dalla ubicazione di questi ultimi, secondo le previsioni dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive sue modificazioni, comportando, in ciascuna di tali situazioni, che esso rivela una qualità insita nel bene così che la proprietà debba intendersi limitata "ab origine" da un vincolo da considerarsi conformativo, non soggetto a decadenza, e perciò incidente sul suo valore in sede di determinazione dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante, sempre ai fini della valutazione del bene, il regime imposto su di esso dalla disciplina urbanistica, che comunque è tenuta ad uniformarsi alla pianificazione. Un siffatto vincolo incide, invero, sulla cd. edificabilità di fatto, anche nelle ipotesi di comuni privi, per qualsiasi ragione, di strumenti urbanistici di carattere generale, dovendo la valutazione di edificabilità tener conto di tutte le condizioni non solo fattuali, ma anche dipendenti dalle scelte urbanistiche e legislative, che, in concreto, concorrono a determinare il valore venale di un cespite sul mercato immobiliare, rendendola pertanto incompatibile con le prescrizioni imposte dall'art. 1 della legge 8 agosto 1988, n. 431 (cd. legge Galasso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Costituzione artt. 9 e 42, Legge 29/06/1939 num. 1497 artt. 5 e 16, Legge 08/08/1985 num. 431 artt. 1 e 1 quinquies, Legge 08/08/1992 num. 395 art. 5 bis, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 24, DPR 08/06/2001 num. 327 artt. 32 e 37
Massime precedenti Vedi: N. 15704 del 2001, N. 10542 del 2002, N. 4271 del 2012

 

Cassazione, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17498, sez. II civile
Urbanistica - Licenza di abitabilità - Rilascio del certificato di abitabilità - Valore probatorio ai fini contrattuali - Presunzione relativa di salubrità degli ambienti e di conformità edilizia dell'opera - Fondamento.
Il rilascio del certificato di abitabilità, già nel regime dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, ed ora nel regime degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, è condizionato non soltanto alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell'opera, sicché, attesa la presunzione "iuris tantum" di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità - per il contraente obbligato a far constare la loro esistenza - di produrre un certificato ulteriore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221, D.P.R. 22/04/1994 num. 425 art. 4, D.P.R. 06/06/2001 num. 380 artt. 24 e 25, Cod. Civ. artt. 2697, 2727 e 2729
Massime precedenti Vedi: N. 3851 del 2008

 

Cassazione, sentenza 28 marzo 2012, n. 4984, sez. II civile
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Divieto - Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" - Nozione - Scorporo di un appezzamento nella previsione della destinazione edificatoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a preliminare di vendita del lotto.
Ai fini del divieto ex art. 30 del Testo unico in materia edilizia, la lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", cosiddetta per la necessità di ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli strumenti urbanistici, si configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore attività diretta all'inveramento dello scopo elusivo; non è sufficiente, quindi, lo scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, seppure nella previsione della destinazione edificatoria del lotto, perchè la direzione della volontà verso una condotta potenzialmente lesiva deve essere indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il preliminare di vendita di un appezzamento scorporato da un terreno di maggiori dimensioni, non risultando elementi sintomatici dell'idoneità della promessa vendita ad incidere sull'assetto urbanistico).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Massime precedenti Vedi: N. 4522 del 2008

 

Cassazione, sentenza 23 febbraio 2012, n. 2742, sez. II civile
Urbanistica - Concessione edilizia - Procedimento finalizzato al rilascio della concessione edilizia - Convenzione d'obbligo tra comune e privato costruttore - Natura - Atto del procedimento amministrativo - Configurabilità - Conseguenze - Contratto a favore di terzo - Esclusione - Attribuzione di diritti in capo agli acquirenti dell'immobile edificato - Insussistenza - Inserimento dell'obbligo nei contratti traslativi - Ammissibilità.
Beni - Pertinenze - Costituzione del vincolo - Procedimento finalizzato al rilascio della concessione edilizia - Convenzione d'obbligo tra comune e privato costruttore - Natura - Atto del procedimento amministrativo - Configurabilità - Conseguenze - Contratto a favore di terzo - Esclusione - Attribuzione di diritti in capo agli acquirenti dell'immobile edificato - Insussistenza - Inserimento dell'obbligo nei contratti traslativi - Ammissibilità.
La convenzione, stipulata tra un comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un'area ad uno specifico uso), non costituisce un contratto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue che, non potendosi qualificare l'atto d'obbligo come contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., i privati acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibilità di rivendicare diritti sulla base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimento, salva l'ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole unità immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, D.P.R. 06/06/2001 num. 380 artt. 11, 12 e 20
Massime precedenti Conformi: N. 10459 del 2001, N. 24572 del 2006

 

Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2011, n. 22077, sez. VI - 2 civile
Urbanistica - Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Nullità - Carattere assoluto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza - Acquisizione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di compravendita immobiliare, la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere allegato per la conclusione del contratto definitivo o in sede di richiesta giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, comporta la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di immobili, nullità avente carattere assoluto e, quindi, rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse. Pertanto, la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica, che non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell'azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1418, 1421 e 2932; Legge 28/02/1985 n. 47 artt. 17, 18 c. 2 e art. 40. Cod. Proc. Civ. artt. 115 e 213.
Massime precedenti Vedi: N. 287 del 2005, N. 3720 del 2011, N. 17436 del 2011.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23825 del 2009.

 

Cassazione, sentenza 21 settembre 2011, n. 19219, sez. II civile
Urbanistica - Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 (art. 30 D.P.R. n. 380 del 2001) - Finalità - Certificato relativo ad area più vasta rispetto a quella compravenduta - Nullità - Esclusione - Limiti - Valutazione - Necessità - Criteri.
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi recepita nell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata - è finalizzata, da un lato, a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e, dall'altro, ad informare il Comune sulle vicende negoziali riguardanti l'area affinché possa svolgere i dovuti controlli. Ne consegue che, ove il certificato allegato riguardi un'area più vasta rispetto a quella compravenduta - ma comprensiva di quest'ultima - non può ritenersi di per sé integrata la nullità prevista dalla legge, dovendosi verificare s il certificato sia idoneo a realizzare gli obiettivi per cui è richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1418 e 1421; Legge 28/02/1985 n. 47 art. 18; D.P.R. 06/06/2001 n. 380.
Massime precedenti Vedi: N. 4811 del 2001.

 

Cassazione, sentenza 19 agosto 2011, n. 17436, sez. II 
Urbanistica - Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esigenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Estensione alla sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Onere della produzione del relativo certificato - Riparto - Criteri.
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esigenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Estensione alla sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Onere della produzione del relativo certificato - Riparto - Criteri.
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata - comporta l'esigenza di allegazione del detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ. Pertanto, poiché la sentenza emessa a norma dell'art. 2932 cod. civ. postula l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento, producendo il certificato in parola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2697 e 2932; Legge 28/02/1985 n. 47 artt. 17, 18 c. 2 e art. 40.
Massime precedenti Conformi: N. 13221 del 2006.
Massime precedenti Vedi: N. 5068 del 2001, N. 9467 del 2006, N. 24460 del 2007.

 

Cassazione, sentenza 4 maggio 2011, n. 9762, sez. I civile
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Atto d'obbligo del proprietario - Cessione di aree - Perfezionamento - Esclusione - Successivo atto negoziale - Necessità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Cessione di aree - Atto d'obbligo del proprietario - Perfezionamento - Esclusione - Occupazione - Illegittimità.
L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga, l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043.
Massime precedenti Conformi: n. 1320 del 2000.
Massime precedenti Difformi: n. 3761 del 1985.

 

Cassazione, sentenza 4 aprile 2011, n. 7630, sez. II civile
Urbanistica - Edilizia convenzionata - Immobili costruiti con concessione a contributo agevolato - Obbligo di non superare il prezzo indicato dalla convenzione tipo, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 1977 - Destinatario - Individuazione - Titolare della concessione edilizia a contributo agevolato o subentrante in essa - Sussistenza - Acquirente dell'immobile - Esclusione.
L'obbligo di contenere i prezzi di cessione di immobili, costruiti sulla base di concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, nei limiti della convenzione-tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10, grava soltanto sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa subentrato, ma non sull'acquirente dell'immobile che intenda, a sua volta, rivenderlo.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 n. 10 artt. 5, 7 e 8.
Massime precedenti Conformi: n. 13006 del 2000.