Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: TRUST

Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25926, sez. III civile

OBBLIGAZIONI - Azione revocatoria - Atto istitutivo del trust - Accoglimento - Inefficacia dell’atto dispositivo - Sussiste.
 

Oggetto dell'azione revocatoria non può essere l'atto istitutivo del trust, che di per stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posto sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l'art. 2, comma 2, Convenzione de L'Aja. L'atto istitutivo di trust è l'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust; l'atto dispositivo, invece, è l'atto con il quale il disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni in trust al trustee.