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Categoria: TRUST

* Cassazione, ordinanza 18 marzo 2019, n. 7621, sez. Unite civili

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - "Trust" costituito all’estero - Domanda di nullità del "trust" proposta dal "settlor" nei confronti del "trustee" successivo, avente domicilio nella Confederazione elvetica - Contestuale domanda proposta dal "settlor" nei confronti del beneficiario, domiciliato in Italia, di insussistenza di crediti di quest'ultimo sul patrimonio o sui redditi prodotti - Giurisdizione del giudice italiano, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 Sussistenza Fondamento.

La domanda proposta dal disponente o "settlor" nei confronti sia del "trustee"  successivo,  domiciliato nella Confederazione elvetica, che del beneficiario, avente domicilio in Italia, di un "trust" costituito in uno Stato estero ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 né alcuno strumento eurounitario e volta a far valere, rispettivamente, l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del "trust" e la consequenziale insussistenza di crediti   della beneficiaria sul relativo patrimonio o sui redditi prodotti, appartiene, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - di tenore identico all'art. 6, n. 1, del Reg. CE n. 44 del 2001, ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Reg. UE n. 1215 del 2012 - alla giurisdizione del giudice italiano, sussistendo un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.




GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - "Trust" costituito da cittadino italiano in Stato estero ove non operano Convenzioni, con trustee domiciliato in quello Stato e beneficiari domiciliati in Italia - Clausola di proroga della giurisdizione in favore dello Stato estero per la controversia relativa all’"administration" – Applicabilità alle controversie sulla validità del rapporto - Esclusione.

In caso di "trust" (nella specie, discrezionale ed irrevocabile) costituito da una cittadina italiana in uno Stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, i Regolamenti (CE) n. 44 del 2001 o (UE) n. 1215 del 2012 né, ancora, le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 settembre 2007, con individuazione del "trustee" in una società domiciliata in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato estero per le controversie in materia di "administration" del "trust" non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato.