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Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2017, n. 177

Imposta di registro – IVA – Alternatività – pronunce di accertamento dei crediti – illegittimità costituzionale art. 8, comma 1, lettera c) tariffa parte prima TUR

 

È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

La ratio sottesa all’alternatività fra l’imposta di registro e l’IVA risulta comune alle pronunce di accertamento dei crediti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento ed esige pertanto che l’ambito di applicazione del beneficio fiscale sia esteso alle pronunce in questione, non essendo rilevante che il pagamento del corrispettivo soggetto a IVA, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, sia un evento futuro e incerto nell’an e nel quantum, ben potendo valere questa stessa affermazione anche per il pagamento coattivo in seguito a condanna, che dipende comunque dalla capienza del patrimonio del debitore.