TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE
VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI - Permuta di cosa presente con
cosa futura – Determinazione del valore – Criterio temporale.
In tema
di imposta di registro, ai fini del regime tributario applicabile al contratto
di permuta di cosa presente (terreno) con cosa futura (manufatto edilizio, da
costruire sull'area edificabile a cura e con i mezzi dell'acquirente), la
tassazione va determinata con riferimento al momento dell'evento traslativo,
configurabile nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti
essenziali, ancorché nel relativo atto sia dichiarato che il trasferimento del
bene immobile avviene con effetto "ex tunc".