TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - Revoca
del certificato di eredità ai sensi del r.d. n. 499 del 1929 - Impugnabilità in
cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Il
provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20
del r.d. n. 499 del 1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo
senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e
definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 111 Cost.