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Categoria: TRASCRIZIONE

Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 12 maggio 2014, sez. civile

OBBLIGAZIONI - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. – Interpretazione restrittiva per non violare il precetto dell’art. 2740 c.c. – Impossibilità di negozio destinatorio puro e necessità di collegamento con altra fattispecie negoziale – Persistente necessità di penetrante vaglio sulla meritevolezza di tutela e sulla prevalenza rispetto agli interessi sacrificati.


Il vincolo di cui all’articolo 2645 ter c.c., norma da interpretare restrittivamente per non svuotare di significato il principio della responsabilità patrimoniale del debitore ex articolo 2740 c.c., non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa. In ogni caso, anche ipotizzando l’ammissibilità di un negozio destinatorio puro, gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo devono essere esplicitati nell’atto di costituzione, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo.