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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 5 marzo 2014, n. 5102, sez. I civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - Domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare - Trascrizione - Effetti prenotativi a norma dell'art. 2652 n. 2 cod. civ. - Presupposti - Definizione del processo con verbale di conciliazione - Esclusione.

 

La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare produce gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652, n. 2, cod. civ. solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 n. 2, art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 185