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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 31 luglio 2015, n. 16272, sez. III civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - Trascrizione illegittima - Nozione - Domanda risarcitoria - Proponibilità in via autonoma ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (nella specie, effettuata per un appezzamento di terreno più grande di quello oggetto della controversia) può essere proposta - a differenza dell'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta (relativa ad una domanda poi risultata infondata) che va presentata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione - anche in via autonoma ex art. 2043 c.c., che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve (invece esclusa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), commisurata alle maggiori responsabilità dell'autore del fatto, e si giustifica per la diversità dell'oggetto dell'accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione.