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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 24 novembre 2020, n. 26692, sez. II civile

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - Efficacia costitutiva dell'intavolazione - Condizioni.

Nel sistema dei libri fondiari l'efficacia costitutiva dell'intavolazione presuppone un valido titolo, sicché, in mancanza di questo, il soggetto in favore del quale risulti trasferito o costituito il diritto reale rimane esposto al pericolo dell'evizione nonostante l'avvenuto compimento di detta forma di pubblicità.

 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - INTERVENTO DEGLI AVENTI CAUSA E CREDITORI - OPPOSIZIONE ALLA DIVISIONE - Sistema tavolare - Intervento nella divisione - Trascrizione o iscrizione del creditore di un comproprietario - Effetti - Art. 1113 c.c. - Applicabilità anche per l'iscrizione o la trascrizione effettuata contro un compartecipe.

Anche secondo il sistema tavolare la pubblicità della divisione (o della domanda di divisione giudiziale) non è sottoposta al regime predisposto per gli atti traslativi, ma è imposta ai fini del principio di continuità e per gli effetti previsti dall'art. 1113 c.c. Ne consegue che l'avente causa o il creditore di uno dei comproprietari, il quale abbia trascritto o iscritto il proprio titolo prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel comma 3 dello stesso art. 1113 c.c. Nella stessa condizione si trovano l'avente causa e il creditore che abbiano trascritto o iscritto contro il compartecipe prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

 

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - Regime tavolare - Proprietà congiunta - Nozione - Funzione - Trasferimento della proprietà - Regime del bene accessorio.

Nel regime tavolare, l'espressione "proprietà congiunta" indica l'iscrizione della proprietà di un fondo, nel foglio B, non ad un titolare determinato, bensì al proprietario (o ai proprietari o comproprietari) "pro tempore" di uno o più altri fondi, così costituendosi tavolarmente tra i beni un rapporto tale per cui la proprietà del primo bene è collegata ("congiunta" appunto) alla proprietà dell'altro (o degli altri), con la correlativa resa in evidenza di tale collegamento nel foglio A2 della partita del bene principale mediante l'uso di formule del tipo: "con la proprietà della… è congiunta la proprietà (o comproprietà) della… (con la quota di)…". Attraverso tale tecnica semplificatoria, l'intavolazione del trasferimento della proprietà del bene "principale" comporta automaticamente il trasferimento del bene "accessorio" e il legame che si crea tra i due beni implica anche che il bene "accessorio" sarà pure interessato dagli aggravi iscritti a carico del bene "principale", atteso che nel foglio C della partita tavolare iscritta al nome del "proprietario pro tempore" viene usualmente inserita una clausola di rinvio del seguente tenore: "rispetto agli obblighi per cui risponde questa proprietà si fa richiamo al foglio degli aggravi dell'immobile indicato nel foglio di proprietà".