Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 22 dicembre 2020, n. 29248, sez. II civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - Trascrizione della domanda giudiziale - Modalità di rinnovazione della trascrizione - Art. 2668 bis, comma 5, c.c. - Interpretazione.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo  della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purché emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione.