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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 20 luglio 2015, n. 15131, sez. I civile

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - Procedimento ex art. 745 c.p.c. - Natura di giurisdizione volontaria - Fondamento - Conseguenze - Condanna alle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Ragioni.

Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.