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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, ordinanza 4 dicembre 2012, n. 21758, sez. VI – 1 civile

Esecuzione forzata - Pignoramento – Pignoramento sui beni societari – Inesattezze nella nota di trascrizione – Validità del pignoramento.


In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, “ex lege”, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciò posto, a mente dell'art. 2665 cod. civ., è da ritenersi causa di invalidità della nota non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto l’erronea indicazione che induce incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce. In particolare, in relazione all’individuazione delle persone, è stato ritenuto che non è inficiata da alcun vizio di validità la nota che, tra l'altro, contenga una erronea indicazione della sede della persona giuridica acquirente.
Riferimenti normativi: c.c. art. 2665
Massime precedenti Vedi: n. 1492 del 1998, n. 5002 del 2005