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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4842, sez. II civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI - Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - Trascrizione di tale domanda - Effetti - Inefficacia delle trascrizioni eseguite sulla cosa successivamente da terzi - Indicazione, al momento della trascrizione della domanda, di più ampio complesso immobiliare comprensivo della porzione immobiliare oggetto della sentenza - Irrilevanza.
 

La sentenza che accolga la domanda – a suo tempo regolarmente trascritta – di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di una determinata porzione immobiliare prevale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sulla trascrizione successiva e seguita da un terzo sulla medesima porzione immobiliare, mentre resta irrilevante a tali fini che la trascrizione della predetta domanda abbia indebitamente investito un più ampio complesso immobiliare, comprensivo anche  di  porzioni  diverse rispetto a quella oggetto della menzionata sentenza di accoglimento.



TRASCRIZIONE
- ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - Procedure di modificazione   dei   dati   catastali - - Richiamo   a   precedenti   dati   catastali - Rilevanza - Fondamento.
 

In tema di procedure di modificazione dei dati catastali, si può sopperire alla necessità di compiuta identificazione dei beni immobili nella nota di trascrizione tramite il richiamo, contenuto in tale nota, ai precedenti dati catastali, poiché dagli stessi, una volta assegnati i dati frutto della variazione, è possibile ricostruire la storia catastale del bene e procedere all'individuazione del cespite interessato dalla formalità, non già in base ad elementi estrinseci, bensì sulla scorta di quelli emergenti dalla nota medesima.



TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE -Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità.
 

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.