Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: TRASCRIZIONE

* Cassazione, sentenza 20 aprile 2018, n. 9804, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Vendita immobiliare Trascrizione dell'atto inviata per posta in Conservatoria – Iscrizione di una formalità pregiudizievole – Nel periodo intercorrente tra la ricezione al protocollo e la consegna al Conservatore Responsabilità dell'Agenzia del territorio – Esclusione – Motivi.

 

 

Il ritardo nella trascrizione di una vendita immobiliare non è imputabile al Conservatore se l'atto  viene spedito per posta. Chi sceglie di inviare una raccomandata invece di effettuare la consegna personale del plico accetta il rischio che, medio tempore, si verifichino iscrizioni pregiudizievoli, con la conseguenza che non può chiedere alcun risarcimento del danno.