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Categoria: TRASCRIZIONE

* Cassazione, sentenza 19 marzo 2019, n. 7680, sez. II civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - Principio della valutazione complessiva ai fini dell'indagine sulla validità - Applicabilità all'identificazione dell'elemento soggettivo della trascrizione - Esclusione.

Il principio per il quale l'indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota è applicabile soltanto al problema dell'identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioè alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre il medesimo principio non può valere, in genere, per quanto si riferisce all'elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca, costituente un "prius" nel processo logico di accertamento dell'esistenza e della validità della trascrizione.



TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Registrazione nei confronti dell'acquirente ovvero di persona diversa dall'acquirente - Conseguenze - Differenza - Correzione successiva - Rilevanza - Esclusione.

L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l'invalidità della trascrizione, rimanendo la stessa legalmente occulta nei confronti dei terzi, ove abbia prodotto la registrazione dell'atto nel conto di una persona diversa dall'acquirente - e non anche qualora l'annotazione sia avvenuta nel conto di colui al quale l'atto era correlato - poiché induce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., incertezza sulle persone, senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti "ex tunc", la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota.