TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - Termine per
la levata del protesto - Decorrenza dalla data di emissione dell'assegno - Data
di presentazione all'incasso - Rilevanza - Esclusione.
In
tema di assegno bancario, il "dies a quo" per l'elevazione del
protesto va calcolato con decorrenza dal giorno indicato nell'assegno quale
data di emissione, ai sensi dell'art. 32 del r.d. n. 1736 del 1933, non
rilevando il fatto che l'art. 31 di detto decreto preveda l'esigibilità
dell'assegno dal giorno della presentazione all'incasso, anche se precedente a
quella indicata nell'assegno. Tale interpretazione risponde ad esigenze di
certezza dei rapporti giuridici, atteso che, frequentemente, l'istituto
bancario pagatore e, conseguentemente, il notaio che leva il protesto non
conoscono il momento della presentazione all'incasso dell'assegno, anteriore o
posteriore alla data del titolo.