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Cassazione, sentenza 30 settembre 2016, n. 19595, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - Termine per la levata del protesto - Decorrenza dalla data di emissione dell'assegno - Data di presentazione all'incasso - Rilevanza - Esclusione.
In tema di assegno bancario, il "dies a quo" per l'elevazione del protesto va calcolato con decorrenza dal giorno indicato nell'assegno quale data di emissione, ai sensi dell'art. 32 del r.d. n. 1736 del 1933, non rilevando il fatto che l'art. 31 di detto decreto preveda l'esigibilità dell'assegno dal giorno della presentazione all'incasso, anche se precedente a quella indicata nell'assegno. Tale interpretazione risponde ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici, atteso che, frequentemente, l'istituto bancario pagatore e, conseguentemente, il notaio che leva il protesto non conoscono il momento della presentazione all'incasso dell'assegno, anteriore o posteriore alla data del titolo.