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* Cassazione, sentenza 14 settembre 2016, n. 18083, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO – Protesto.
In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno.