TITOLI DI CREDITO –
Protesto.
In
tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza
indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che
non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio
dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione
di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare
l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di
colui che risulta aver emesso l'assegno.