Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 27 ottobre 2016, n. 21736, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AVALLO - Avallo rilasciato da una s.a.s. in favore del socio amministratore e di un terzo - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Fondamento.

L'avallo cambiario rilasciato da una società in accomandita semplice in favore del socio amministratore e di un terzo è nullo, ex art. 2624 c.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 61 del 2002), con riferimento al socio amministratore, ma solo annullabile nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 1395 c.c., per il potenziale conflitto di interessi che si determina in assenza di una specifica autorizzazione da parte della società. Del resto, l'istituto dell'avallo è riconducibile alla categoria della fideiussione, con conseguente applicazione delle relative disposizioni, tra le quali anche quella secondo cui la nullità di un rapporto fideiussorio non si comunica agli altri, non potendo la cofideiussione essere considerata un contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.