TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO')
- AVALLO - Avallo rilasciato da una s.a.s. in favore del socio amministratore e
di un terzo - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Fondamento.
L'avallo
cambiario rilasciato da una società in accomandita semplice in favore del socio
amministratore e di un terzo è nullo, ex art. 2624 c.c. (nella formulazione
applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui al
d.lgs. n. 61 del 2002), con riferimento al socio amministratore, ma solo
annullabile nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 1395 c.c., per il
potenziale conflitto di interessi che si determina in assenza di una specifica
autorizzazione da parte della società. Del resto, l'istituto dell'avallo è
riconducibile alla categoria della fideiussione, con conseguente applicazione
delle relative disposizioni, tra le quali anche quella secondo cui la nullità
di un rapporto fideiussorio non si comunica agli altri, non potendo la
cofideiussione essere considerata un contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.