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Cassazione, sentenza 4 aprile 2014, n. 7779, sez. III civile

TITOLI DI CREDITO.


Nel rapporto diretto tra le parti del rapporto sottostante le conseguenze del principio di astrattezza dei titoli di credito non possono spingersi fino a costringere l'emittente a pagare al suo prenditore per un debito cartolare cui non corrisponde l'effettività di un credito causale oppure non gli appartiene. Il principio dell’astrattezza trova la sua rationell’esigenza di favorire la circolazione del titolo affrancando il portatore del titolo dalla sorte del rapporto del negozio sottostante ed impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo al rapporto fondamentale, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità del rapporto medesimo. L’astrattezza cartolare postula, pertanto, che il soggetto, al quale non si possono opporre le eccezioni personali, sia effettivamente terzo rispetto al rapporto fondamentale e lo sia non solo formalmente ma anche sostanzialmente. Al contrario, qualora invece si trovino di fronte i soggetti che hanno partecipato al negozio, che è a base del titolo astratto, il debitore ben può opporre al portatore il vizio o l’illiceità di quel rapporto.

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - Assegno bancario - Astrattezza cartolare - Fondamento - Tutela del terzo prenditore - Presupposto - Sua estraneità formale e sostanziale al rapporto sottostante - Necessità - Fattispecie.

L'astrattezza cartolare del titolo di credito - la cui "ratio" è favorire la circolazione dello stesso titolo, rendendolo insensibile alle vicende del sottostante rapporto negoziale, in particolare impedendo che al terzo in buona fede, assolutamente estraneo a tale rapporto, possa opporsi un eventuale vizio o illiceità dello stesso - presuppone che il soggetto, al quale non possano opporsi le eccezioni personali relative al rapporto sottostante, sia effettivamente terzo rispetto ad esso, non solo formalmente ma anche sostanzialmente.

(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, emessi degli assegni bancari a saldo del prezzo di acquisto di un bene immobile di proprietà di una società, con intestazione personale in favore del legale rappresentante della stessa, l'astrattezza non potesse costringere l'emittente a pagare il prenditore per un debito cartolare cui non corrispondeva un credito causale appartenente a quest'ultimo, così precludendo le eccezioni relative al rapporto di compravendita).

Riferimenti normativi: Reg. Sen. 21/12/1933 num. 1736 art. 57, Cod. Civ. art. 1490