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Cassazione, sentenza 15 luglio 2013, n. 17269, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO – Girata.

La sottoscrizione di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, che non consentono di applicare le norme generali sulla rappresentanza né la possibilità di desumere la provenienza della sottoscrizione da elementi extra cartolari; pertanto, qualora l'assegno sia girato da un ente collettivo, qual è una società commerciale, è richiesto che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente.

La regola stabilita dall'art. 18, comma quinto del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per la quale la girata dell'assegno alla banca trattarla vale come quietanza, suppone che l'assegno sia pagato o accreditato allo stesso autore della girata, e non esenta la banca da responsabilità per il pagamento a favore di soggetto diverso dal legittimo portatore dell'assegno.

Agevolazione prima casa – mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi - decadenza – immobile locato – forza maggiore – non sussiste

La forza maggiore che impedisce la decadenza dall’agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, deve esser fatta consistere in un evento non prevedile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella "prima casa" entro il perentorio termine di diciotto mesi stabilito dalla legge (Cass. sez. trib. n. 17249 del 2013; Cass. sez. sez. trib. 14399 del 2013). Laddove invece la circostanza per cui al momento del rogito il contribuente era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato intimato per un termine posteriore, non integra le caratteristiche ritenute da questa Corte costitutive della forza maggiore di cui trattasi. Caratteri che sono appunto quelli dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, che non possono rinvenirsi nel caso in cui il contribuente ha comperato un immobile sapendo di non poter abitare l'immobile entro i prescritti diciotto mesi.