Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2014, n. 4426, sez. VI - 1 civile

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - Pagamento da parte della banca di un assegno privo di copertura - Indebito - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ripetizione - Inammissibilità - Fondamento.


Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271, secondo comma, cod. civ., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1271 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 535 del 2000