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* Cassazione, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1649, sez. II civile

SUCCESSIONI – TESTAMENTO - Pubblico - Notaio - Annotazione delle ultime volontà del testatore prima della redazione dell'atto - Lettura in presenza degli eredi - Validità.
Ai fini della validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è che il professionista, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi il che, secondo quanto accertato dai giudici - si è appunto verificato nella specie. D'altra parte, la cecità del testatore non è causa di invalidità del testamento pubblico.
Il testamento – olografo o pubblico che sia – non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell’atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni, ecc.