Rinuncia all'eredità – Forma - Delazione
del chiamato.
Nel
sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'eredità -
la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga
l'acquisto da parte degli altri chiamati l'atto di rinunzia deve essere
rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al
cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), senza possibilità di
equipollenti.
La
rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il
disposto dell'art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva
accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del
rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione
ereditaria.