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Cassazione, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1993, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - DI CARATTERE NON PATRIMONIALE - Esclusivamente - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
L'atto contenente disposizioni di carattere esclusivamente non patrimoniale può essere qualificato alla stregua di un testamento purché di questo abbia contenuto, forma e funzione, la quale ultima, in particolare, consiste nell'esercizio, da parte dell'autore, del proprio generale potere di disporre "mortis causa".
(Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un testamento olografo in una scrittura privata contenente il riconoscimento di figlio naturale, non evincendosi univocamente da essa la volontà del "de cuius" di determinare l'effetto accertativo della filiazione dopo la propria morte).