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Cassazione, sentenza 19 luglio 2016, n. 18188, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - FUNZIONI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - Legittimazione attiva - Limiti - Impugnazione di atti dispositivi compiuti in vita dal "de cuius" - Esclusione - Fondamento.
L'esecutore testamentario è legittimato alle sole azioni relative all'esercizio del suo ufficio, finalizzato alla cura dell'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 704 c.c.), sicché egli non è legittimato ad impugnare i negozi con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.