SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - FUNZIONI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
- Legittimazione attiva - Limiti - Impugnazione di atti dispositivi compiuti in
vita dal "de cuius" - Esclusione - Fondamento.
L'esecutore
testamentario è legittimato alle sole azioni relative all'esercizio del suo
ufficio, finalizzato alla cura dell'esatta esecuzione delle disposizioni di
ultima volontà del defunto (artt. 703 e 704 c.c.), sicché egli non è
legittimato ad impugnare i negozi con i quali il defunto abbia disposto in vita
dei propri beni.