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Cassazione, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1649, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - Indicazioni catastali e di confinazione degli immobili costituenti l'asse ereditario - Necessita - Esclusione - Identificabilità degli immobili medesimi - Sufficienza - Indicazione specifica nella denuncia di successione e nella trascrizione del testamento - Obbligo degli eredi.
Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità - non attinente, peraltro, ad un requisito di regolarità e validità del testamento - che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - Testamento pubblico - Ricevimento delle disposizioni testamentarie e confezionamento della scheda - Contestualità - Necessità - Esclusione - Scheda predisposta dal notaio - Nuova manifestazione di volontà del testatore innanzi i testimoni – Necessità.
Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.