SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE
NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI
RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Entità della lesione - Valore
dell'integrazione - Determinazione - Riferimento al tempo dell'apertura della
successione - Integrazione della quota di riserva mediante conguaglio in denaro
- Rivalutazione - Necessità - Al momento di ultimazione della divisione
giudiziale.
Nel procedimento per la
reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di
apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario
(mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della
lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione
spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante
conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va
adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene -
riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali -
cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto
equivalente.