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Cassazione, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22983, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - Revoca espressa del testamento - Dichiarazione di volontà - Portata - Fattispecie


La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 680
Massime precedenti Conformi: N. 1964 del 1986