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Cassazione, sentenza 9 aprile 2014, n. 8346, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONI - MANCANZA - Dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco - Rilevanza - Limiti - Fondamento.


Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell'atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 606, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 03/02/1975 num. 18 art. 2 e art. 4
Massime precedenti Conformi: N. 12437 del 1997
Massime precedenti Vedi: N. 27824 del 2008



SUCCESSIONI - Testamento pubblico – Non sottoscritto dal non vedente – Validità – Limiti.

È nullo il testamento pubblico non firmato dal cieco ed è del tutto irrilevante l’attestazione con la quale il notaio certifica l’incapacità a sottoscrivere della persona che ha contratto la malattia in età adulta e che quindi si presume in grado di apporre la sigla.